Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37118 del 15/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37118 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MUHO GULIAN nato il 22/01/1993

avverso la sentenza del 16/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
udito il Rappresentante della Pubblica Accusa in persona del Sostituto Procuratore
DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo l’inammissiblità del ricorso

Data Udienza: 15/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 16 ottobre 2017 la Corte di appello di Roma
confermava la pronuncia con la quale il Giudice dell’Udienza Preliminare, all’esito
del rito abbreviato, dichiarava Muho Gulian, previa esclusione dell’aggravante di
cui all’art. 80 originariamente contestata, responsabile del reato di cui agli
artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.

concorso con Leonard Dulemata e Thohorjani Kozma, sostanza stupefacente del
tipo marijuana da cui potevano trarsi 11.970 dosi.
Commesso e accertato in Roma alle ore 18.45 del 24 maggio 2016.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Muho
Gulian, a mezzo del difensore di fiducia, elevando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità dell’impugnata sentenza per
violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e il vizio motivazionale.
Il ricorrente evidenzia che la Corte distrettuale non ha valorizzato gli
elementi probatori a suo favore e che, tra l’altro, non risulta contestata la
condotta di cessione a terzi di sostanze stupefacenti.
Sottolinea che non vi è alcuna prova della finalità di spaccio della droga da
lui detenuta, tanto più che non è stato rinvenuto il classico «corredo» dello
spacciatore, ovvero il bilancino di precisione, il nastro né la suddivisione della
sostanza stupefacente in dosi pronte per lo spaccio.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce il vizio di violazione di legge e il vizio
motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, tenuto conto della scarsità del principio
attivo, con conseguente rideterminazione della pena nei minimi edittali e con
ulteriore riduzione per effetto della concessione delle attenuanti generiche.
2.3. Con il terzo motivo eccepisce il vizio di violazione di legge e il vizio
motivazionale con riguardo agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.
2.4. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile sia per genericità in quanto non si confronta con
le ampie motivazioni contenute nella sentenza impugnata che per manifesta
infondatezza.

1.1. All’imputato veniva contestato di avere detenuto, al fine di spaccio, in

2. Quanto al primo motivo si osserva quanto segue.
2.1. Si premette che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla
destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della
immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito tenendo conto
di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto secondo parametri di
apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della
mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del
13/11/2008, Rv. 241604).

ad elementi univoci e significativi in grado di escludere l’ipotesi dell’uso
personale, quali il notevole quantitativo della droga, le modalità di detenzione, il
rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizza per il
confezionamento delle dosi ( Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Rv. 229686).
Orbene, nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata risulta
coerente con il predetto principio di diritto perché utilizza concreti dati fattuali
che ha valutato unitariamente e senza alcuna frattura logica, in perfetta
aderenza alle emergenze processuali.
Risulta comprovato che in data 24 maggio 2016 i Carabinieri della
Compagnia di Frascati avevano notato il Muho discutere animatamente con
Leonard Dulemata e Kozma Thodhorjani nei pressi della stazione metro della
frazione Finocchio di Roma, a poca distanza da una vettura Renault Clio dalla
quale prelevava una busta voluminosa. Il Muho si allontanava a bordo di altro
veicolo ivi parcheggiato e, avvedutosi della presenza degli operanti, gettava la
busta fuori dall’abitacolo che risultava contenere circa kg. 2 di sostanza
stupefacente del tipo marijuana (corrispondente a 12.000 singole dosi medie).
Sulla base della ricognizione di tali dati di giudizio, la Corte distrettuale,
rispondendo puntualmente ai motivi di appello che venivano motivatamente
disattesi, ha evidenziato, con motivazione congrua e logica, che la destinazione
della droga al fine di spaccio è dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, da
elementi univoci e significativi, quali il notevole quantitativo della droga
sequestrata, le condizioni economiche e soggettive dell’imputato e le modalità
concrete del fatto.

3.

Quanto al secondo motivo, è sufficiente evidenziare che la Corte

distrettuale, nell’escludere l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R.
n. 309/1990, ha correttamente argomentato nel senso che la quantità di
sostanza stupefacente rinvenuta è indicativa di un’attività di spaccio organizzata
e non occasionale.

2

La destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base

4. Con riferimento al terzo motivo si osserva che la Corte distrettuale si è
soffermata ad argomentare, con motivazione esauriente e pienamente adeguata
sul piano logico, sulle ragioni che precludono la concessione delle attenuanti
generiche, tenuto conto della gravità oggettiva del fatto e della esistenza di un
precedente penale specifico a carico del ricorrente, nonchè sulla congruità del
trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado.

5.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al

cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Cosi deciso il 15 maggio 2018

pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della

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