Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37117 del 15/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37117 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DAWAN DANIELA

Data Udienza: 15/05/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SARRA ANTONIO nato a ROMA il 25/11/1968

avverso la sentenza del 10/11/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA

_che-ha concluso

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito il difensore

4,9

RITENUTO IN FATTO

1. Antonio Sarra, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte
Tribunale di Roma in data 8 ottobre 2009 che, concesse le attenuanti generiche, lo
condannava alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa perché ritenuto
responsabile del reato di cui all’art. 73 d. P.R. n. 309/90 in quanto, al fine di cessione, in
concorso con Umberto D’Aniello, giudicato separatamente, deteneva sostanza stupefacente

confezionamento di 288 dosi medie giornaliere (fatto accertato in Roma il 13 giugno
2017).
2. Il ricorso si articola in tre motivi.
3.

Con il primo si deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato

riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90. Senza le
dichiarazioni auto ed etero accusatorie dell’imputato non si sarebbe potuta individuare con
certezza nel correo D’Aniello la persona cui andava attribuita la titolarità della sostanza che
egli deteneva. Il Sarra si è adoperato per evitare che l’attività di spaccio fosse portata a
conseguenze ulteriori.
A sostegno della contestata contraddizione tra la motivazione sul punto e gli esiti
istruttori, il ricorrente allega al ricorso il verbale dell’udienza tenutasi il 20 marzo 2009
innanzi al Tribunale di Roma.
3.1. Con il secondo, si eccepisce la mancanza di motivazione in odine alla
determinazione della pena inflitta. Il Giudice di appello, così come il Giudice del primo
grado, è ricorso a mere formule di stile senza dare conto, proprio perché discostatosi dal
minimo edittale, del corretto esercizio del suo potere discrezionale. Ciò valga a maggior
ragione in considerazione del fatto che il prevenuto è soggetto del tutto incensurato che ha
assunto un atteggiamento leale e collaborativo sin dalle prime fasi dell’arresto.
3.2. Il terzo e ultimo motivo di ricorso investe la violazione di legge in riferimento al
mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d. P.R. 309/90.
L’esclusione operata dalla Corte di appello sulla sola base del dato ponderale collide
con il principio di diritto dell’accertamento in concreto dell’offensività, in ordine al quale il
giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati nel predetto
comma 5, sia quelli relativi all’azione che quelli attinenti all’oggetto materiale. Detta
valutazione è del tutto assente nella sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

2

del tipo cocaina per un quantitativo di gr. 88,2 ripartita in 6 involucri idonea al

2. L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per
espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle
acquisizioni processuali (Sez. U. 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
Ciò premesso, il Collegio reputa che la motivazione della sentenza resa dalla Corte di
appello di Roma sia completa, puntuale, coerente e priva di discrasie logiche, del tutto

3.In ordine all’ invocata circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, T.U. stup.,
la sentenza impugnata ha dato congruamente conto delle ragioni per cui l’ha esclusa: la
consegna spontanea dello stupefacente nel corso di una perquisizione non rappresenta,
infatti, quella proficua collaborazione che porta ad evitare la commissione di ulteriori delitti
o che consenta di attenuare le conseguenze del reato o di impedirne altri. La sola
indicazione del nascondiglio della droga presso la propria abitazione costituisce, invero,
una mera anticipazione di quanto la polizia giudiziaria avrebbe comunque scoperto.
Altrettanto si dica quanto all’aver il ricorrente fornito alla predetta polizia il nominativo
dell’uomo visto in sua compagnia di cui, peraltro, non aveva dava né il cognome né il
numero di cellulare. Correttamente la Corte territoriale ha reputato siffatta indicazione
insufficiente per riconoscere l’attenuante, posto che il collegamento con il correo D’Aniello
era già stato acquisito dalle forze dell’ordine che provvedevano ad arrestarlo in flagranza
esclusivamente grazie ad accertamenti e attività tecniche.
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, non è
sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la
collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di
ulteriori attività delittuose ((ex multis, Sez. 3, sent. n. 21624, del 15/04/2015, R. e altro,
Rv. 263822).
Né basta a giustificare l’applicazione della speciale attenuante prevista dall’art. 73,
comma 7, d.P.R. n. 309/90 qualsiasi comportamento collaborativo, ma è indispensabile
che esso abbia avuto apprezzabili effetti ai fini della lotta alla criminalità in materia di
droghe; occorre che l’aiuto si concreti nell’effettivo raggiungimento dello scopo perseguito
da detta norma, che consiste nella reale sottrazione di risorse rilevanti, e cioè cospicue,
suscettibili di essere utilizzate mediante perpetrazione di ulteriori attività delinquenziali
(Sez. 6, sent. n. 9784 del 19/06/1992, Huthinson ed altro Rv. 191997).
Del resto il comportamento collaborativo dell’imputato, pur privo delle connotazioni
necessarie ai fini della concessione anche della attenuante speciale di cui al comma 7, è
stato apprezzato sotto il diverso profilo del riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
4. Ugualmente non meritevole di accoglimento è il motivo relativo alla mancata
3

idonea, quindi, a superare lo scrutinio di legittimità.

applicazione dell’art. 73, comma 5, T.U. stup. in ordine al quale la motivazione
dell’impugnata sentenza è incensurabile. La stessa evidenzia, invero, che all’interno della
propria abitazione, il Sarra deteneva un consistente quantitativo di cocaina destinata
certamente alla cessione a terzi in ragione del dato ponderale. La Corte territoriale,
richiamandosi altresì alla sentenza del primo grado, ha valutato sia gli elementi
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze) sia quelli afferenti all’oggetto
materiale del reato (quantità e qualità dello stupefacente) pervenendo a ritenere che il

ricorda che l’imputato deteneva circa 80 gr di cocaina, quantità idonea al confezionamento
di 288 dosi singole.
5.

Quanto, infine, alla determinazione della pena inflitta, la relativa doglianza é

parimenti infondata poiché il Giudice di appello ha adeguatamente illustrato che la pena,
così come disposta dal Tribunale di Roma, è stata applicata nel minimo edittale,
ulteriormente ridotto per le concesse circostanze attenuanti generiche.
6.

In conclusione, il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato al

pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15 maggio 2018

Il Consigliere estensore
Daniela Dawan

fatto ascritto al ricorrente non può considerarsi di lieve entità. La sentenza impugnata

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