Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37116 del 15/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37116 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DAWAN DANIELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LARIVERA GERRY nato a TERMOLI il 02/07/1978

avverso la sentenza del 08/04/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA

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Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito il difensore

Data Udienza: 15/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Gerry Larivera, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza resa in
data 1 dicembre 2016 dalla Corte di appello di L’Aquila che – in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Vasto il quale, modificata l’originaria imputazione (art. 73, commi 1 e 1 bis,
d.P.R. n. 309/90), aveva stimato il fatto ai sensi del comma 5 – riqualificati i fatti come da
originaria imputazione, ritenuta la recidiva semplice e concesse le attenuanti generiche

euro 18.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Vasto.
2. Con un unico motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 73 del d.
P.R. 309/90 nonché vizio di motivazione. La Corte territoriale ha omesso di adottare i criteri di
valutazione imposti dalla legge in tema di concessione del trattamento sanzionatorio di minor
rigore di cui al comma 5 a mente dei quali il giudice è tenuto a una valutazione complessiva
degli elementi concernenti l’azione e di quelli che attengono all’oggetto materiale del reato. In
particolare, valorizzando esclusivamente il dato ponderale, non ha osservato i criteri forgiati
dalla Suprema Corte relativi alla valutazione della destinazione della droga (uso personale o
cessione a terzi). La locuzione, adoperata nell’impugnata sentenza, di fatto «non
particolarmente grave», escludendo tuttavia la lieve entità, denota l’illogicità in cui è incorso il
Giudice di appello.
Quanto al riconoscimento della recidiva, se pur riqualificata, rileva che essa riguarda
l’omesso versamento di ritenute previdenziali. La Corte di L’Aquila ha mancato di considerare
che il d.lgs. n. 8/2016 ha depenalizzato la fattispecie divenuta illecito amministrativo.
L’anzidetta recidiva, che ha concorso all’aggravamento del trattamento sanzionatorio, va
pertanto ritenuta insussistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. La motivazione della Corte di appello di L’Aquila è puntuale, coerente priva di discrasie
logiche e perciò del tutto idonea a superare lo scrutinio di legittimità laddove, nel ricondurre il
fatto nell’originaria contestazione di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, attribuisce rilievo al dato
ponderale (pari a 97,4 grammi netti del tipo cocaina, con elevato principio attivo) e al numero
di dosi ricavabili (276 dosi di cocaina) e alla circostanza che il prevenuto non ha fornito alcuna
plausibile giustificazione sulle ragioni che lo avrebbero indotto a detenere sostanza
stupefacente per uso personale eccedente i bisogni di un breve arco temporale. Essa dà altresì
adeguato conto delle ragioni per cui la fattispecie concreta non possa essere reputata di
trascurabile offensività, sia per l’oggetto materiale del reato, in relazione alle caratteristiche,
quantitative e qualitative, della sostanza stupefacente, sia per la condotta, riferita alle modalità
e alle circostanze della stessa.
2

Ai)

valutate prevalenti sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena in anni 4 di reclusione ed

3.

L’impianto argomentativo a sostegno del

decisum si sostanzia in un apparato

esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile
l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.
Costituisce ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel
momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito
proponga la migliore ricostruzione dei fatti né debba condividerne la giustificazione, dovendo
egli unicamente limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso

coma 1 lett. e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei
dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di
legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire
giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di
ciascun elemento probatorio. L’anzidetto controllo è riservato al giudice di merito, essendo
consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della
motivazione.
4. Quanto alla doglianza sulla recidiva, se pur riqualificata, il Collegio rileva che essa è
del tutto generica poiché nulla specifica in ordine al precedente stante che, come è noto,
l’intervento di depenalizzazione operato con il d. Igs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (attuativo della
legge n. 67 del 28 aprile 2014 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2016) ha introdotto una soglia
di 10.000 euro annui, al di sopra della quale l’illecito continua ad essere reato.
La questione è comunque irrilevante poiché la Corte territoriale ha operato un giudizio di
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva.
5.

L’aggravamento del trattamento sanzionatorio non è, peraltro, dipeso dal

riconoscimento della recidiva ma dalla gravità del fatto di reato così come riqualificato dalla
Corte di appello.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15 maggio 2018

Il Consigliere estensore

comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606,

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