Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37115 del 15/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37115 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
OKOHUE ISIBHAKHORMHIEN ALIAS nato a UROMI( NIGERIA) il 10/03/1970
OMUCHE BEAUTY nato a KADUNA( NIGERIA) il 01/10/1983

avverso la sentenza del 30/05/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
udito il dife ore

Data Udienza: 15/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza in data 30 maggio 2017, confermava la
condanna pronunciata dal G.I.P. nei confronti di Omuche Beauty e Okohue
Isibharkhormhien, responsabili, unitamente ad altri soggetti, di condotte di detenzione e
cessione continuata di cocaina, come a ciascuna contestate in rubrica.

Beauty, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
La prima lamenta vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
La seconda deduce violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità
penale ed al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art.73, comma 5,
D.P.R.n.309/90.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e non si confrontano con le
argomentazioni dell’impugnata sentenza, nella quale la Corte di Torino risponde in
maniera adeguata e puntuale ad analoghe censure già prospettate dai difensori delle
imputate in sede di gravame.

2. Con riferimento al ricorso della Okohue, i giudici di appello hanno confermato il
trattamento sanzionatorio, escludendo il riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art.73,
comma 5, D.P.R.n.309/90, atteso che – in base all’interpretazione della intercettazione
telefonica n.2652 del 10 marzo 2010 – era emerso che l’imputata aveva trasportato
duecento grammi di sostanza stupefacente e dunque, benché in veste di mero corriere,
appariva inserita in un contesto altamente organizzato e professionale di traffico di
stupefacenti, diretto da soggetti, come il coimputato Big Man, coinvolti in attività di
detenzione e trasporto di cocaina ad alti livelli. Hanno altresì rimarcato che il ruolo
secondario e l’incensuratezza dell’imputata erano stati già ben tenuti presente dal
Tribunale, che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella massima
estensione.
A fronte di tale motivazione, il ricorso appare oltremodo generico e non prospetta
ulteriori elementi che inducano ad una più favorevole pronuncia in ordine alla pena.

3. Quanto alla Okohue, la Corte territoriale ha evidenziato la gravità del quadro
probatorio a carico dell’imputata, coinvolta per un lungo arco temporale nel traffico di
notevoli quantità di cocaina, come emerso dall’inequivoco contenuto di numerose
intercettazioni telefoniche, dettagliatamente richiamate in sentenza, e dal sequestro
2

2. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione Okohue Isibharkhormhien e Omuche

operato in data 8.12.2010 di ben 525 grammi di cocaina, che stava appunto per essere
consegnato dai corrieri alla Okohue per il trasporto, elementi che documentavano il
carattere concreto ed operativo, nonché la gravità quantitativa, dell’attività di illecito
traffico posto in essere dall’imputata nei mesi oggetto di osservazione.
Sulla base di tali risultanze istruttorie, i giudici di appello, in considerazione del dato
ponderale assai significativo dello stupefacente trafficato (secondo le intercettazioni, fino
a due chilogrammi e comunque, secondo il sequestro operato ai corrieri, di oltre 500

fornitori ed acquirenti, hanno escluso la riconoscibilità dell’ipotesi attenuata di cui
all’art.73, comma 5, del D.P.R.n.309/90, non mancando di sottolineare la subvalenza,
rispetto a tali dati, della prospettazione difensiva basata sostanzialmente sulla mancanza
di certezza in ordine alla percentuale di principio attivo della sostanza.
Anche il relazione all’entità della pena inflitta, l’impugnata sentenza appare
adeguatamente motivata, laddove ha mitigato la sanzione, in considerazione dello stato
di incensuratezza della Okohue, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche
ed i modesti aumenti per i reati in continuazione.

4. Alla luce di tali considerazioni i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e le ricorrenti
condannate al pagamento delle spese processuali ed al versamento della sanzione
pecuniaria di 2.000,00 euro ciascuna in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila ciascuna a favore della cassa delle ammende.

grammi), del protrarsi nel tempo dell’attività illecita, della ramificazione dei contatti con

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