Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37113 del 15/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37113 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DAWAN DANIELA

Data Udienza: 15/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PELLE ANTONIO nato a LOCRI il 09/10/1988

avverso la sentenza del 30/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA
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Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore

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RITENUTO IN FATTO

1. Antonio Pelle, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dalla
Corte di appello di Roma, sez. 1, il 30 maggio 2017, che, in parziale riforma della
pronuncia resa a seguito di giudizio abbreviato, lo ha assolto dal reato di cui al capo a)
per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena, con le già concesse attenuanti
generiche e la già ritenuta continuazione, in ordine ai reati di cui ai capi e), f), g)

ed euro 16.000,00 di multa.
2.

La vicenda trae origine dal sequestro, in un magazzino di via Spadola a Roma,

ove era custodito, di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (del genere
cocaina e hashish), effettuato il 15 ottobre 2010 ai danni di Silvio Castellani, la cui
modesta caratura criminale induceva gli inquirenti a ritenere che si trattasse di un
semplice depositario della sostanza per conto di terzi. Venivano così acquisiti i tabulati
telefonici di numerosi telefoni cellulari di cui il Castellani era in possesso i quali, tra
altro, evidenziavano che una delle utenze risultava in contatto frequente con un
soggetto residente in Roccella Ionica. Emergeva altresì che la cella telefonica impegnata
in dette conversazioni fosse quella della residenza dell’odierno imputato. Dalle
intercettazioni disposte sulle anzidette utenza si identificava così il nucleo fondamentale
(di cui faceva parte anche l’odierno ricorrente) di quella che è apparsa essere una
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Ne scaturiva un’intensa attività
investigativa, costituita, oltre che dal materiale intercettatorio, da servizi di
pedinamento, osservazione, documentazioni fotografiche e riprese video. La sentenza
del giudizio abbreviato evidenziava come detta attività di indagine abbia consentito di
verificare, con risultato positivo, gli elementi fattuali emersi dalle conversazioni
intercettate. In particolare, si evinceva che il Pelle aveva uno stretto rapporto di
collaborazione con Meridiani Mirko a cui cedeva stupefacente affinché lo distribuisse a
spacciatori di livello più basso.
3. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale, in primo luogo
rispetto al già dedotta inutilizzabilità per mancanza dei presupposti giustificativi, delle
video-riprese aventi ad oggetto la «Privata Assistenza» di via Bibulo e di intercettazioni
telefoniche ed ambientali. La sentenza impugnata ha eluso sul punto l’obbligo di
motivazione che era tanto più pregnante ove si consideri che la condanna dell’imputato
è basata pressoché esclusivamente su dette intercettazioni. Il vizio motivazionale
investe altresì la censura difensiva in ordine alla insussistenza di ragioni di eccezionale
rilevanza tali da giustificare le operazioni in locali esterni alla Procura.
4. Quanto agli altri specifici capi di imputazione, e), f, g) e h), il ricorrente si duole di

2

relativamente agli episodi del 10 e 24 giugno 2010 e h), in anni 4 e mesi 8 di reclusione

travisamento del fatto e di motivazione illogica e apparente, anche per avere il Giudice
di appello acriticamente fatti propri gli assunti della sentenza di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
2.

In tema di intercettazioni video ambientali, alla stregua dei principi sanciti

costituzionale (sentenze n. 132 del 2002 e n. 149 del 2008) deve riconoscersi
l’utilizzabilità delle videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi, se avvenuti in
luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico; dovendosi intendere per comportamenti
comunicativi solo quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la
parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo.
Quando le riprese visive siano effettuate dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un
procedimento penale, come nel caso di specie, costituiscono prove atipiche ai sensi
dell’art. 189 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle
intercettazioni. e, pertanto, non configurano una forma di intercettazione tra presenti ai
sensi dell’art. 266, comma secondo, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, sent. n. 11419 del
17/11/2015, Davanzo, Rv. 266373; Sez. 6, sent. n. 49286 del 07/07/2015, Di Franco,
Rv. 265703).
3.

Né può ragionevolmente sostenersi, come afferma il ricorrente, che la

condanna dell’imputato si fondi esclusivamente sulle anzidette video-riprese e su
intercettazioni telefoniche ed ambientali poiché la sentenza impugnata, nel reputare
infondata la dedotta inutilizzabilità delle videoriprese nel magazzino in cui era nascosta la
sostanza, ha evidenziato come la provvista probatoria non si basasse solo sulle
intercettazioni, sulle videoriprese e sulla documentazione fotografica, poggiando al
contrario su una ben più complessa attività info-investigativa attuata in maniera sinergica
tale da accertare che l’imputato svolgeva un preciso controllo sugli altri soggetti sia in
merito al pagamento del debito sia in ordine alla fornitura di droga e alla custodia della
stessa da parte del coimputato Mirko Meridiani. I frequenti sopralluoghi del Pelle
unitamente al fratello nei pressi o nel nascondiglio dove era detenuta la droga, le
frenetiche chiamate sui cellulari di Meridiani altro non sono, conclude la Corte di appello,
che

l’esercizio di un potere di controllo del ricorrente sulla sostanza staggita nel

magazzino.
4.

Quanto alla eccepita inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche ed

ambientali, il motivo che la invoca è del tutto generico, provoca confusione tra
intercettazioni telefoniche ed ambientali e le anzidette le video riprese e non individua
affatto le intercettazioni di riferimento e il profilo della dedotta inutilizzabilità. La
doglianza sul punto è conseguentemente inammissibile.
3

dalle Sezioni Unite (sent. n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv.234270) e dalla Corte

5.

Quanto alle censure relative al vizio di motivazione, il Collegio rileva che

esse, oltre a costituire mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello e
congruamente disattese dalla Corte territoriale, si risolvono in censure di merito, poiché
riportano, per ogni capo di imputazione, stralci di conversazioni proponendone una
diversa lettura.
Dette doglianze esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità,
investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla

Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar
conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di
legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai
giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi
ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni
delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza
di altre (Sez. U., 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza di appello è
enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso
in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un
itinerario logico-giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e
sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Ciò si desume, in particolare, dal fatto che, assolto il prevenuto dal reato di cui
all’art. 74 T.U. stup. per non aver commesso il fatto, ha esaminato e ricostruito
analiticamente le vicende dei restanti capi di imputazione con motivazione scrupolosa,
coerente e rispondente ad ogni doglianza difensiva. Tutte le risultanze acquisite sono
state vagliate con grande cura dal Giudice a quo, che ha analizzato, in particolare, i
contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata
ricostruzione fattuale, i passi salienti ed evidenziandone la significazione dimostrativa.
Ed è d’altronde appena il caso di sottolineare che l’interpretazione dei contenuti delle
conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di
fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità
ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai
criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. 6, sent. n. 17619 del 08/01/2008;
Sez. 6, sent. n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 5, sent. n. 47892, del
17/11/2003, Serino).
6.

Si tratta, dunque, di un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di
4

cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in

discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito
dal Giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte Suprema può
esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa
prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo
compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli
atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U., 25/11/1995, Facchini, Rv.
203767).

ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15 maggio 2018

Il Consigliere estensore
Daniela Dawan

7. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna della

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