Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37112 del 15/05/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37112 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DAWAN DANIELA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORRIAS SIMONE nato a ZEVIO il 13/04/1986
avverso la sentenza del 06/04/2017 del TRIBUNALE di VERONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti.
udito il difensore
Data Udienza: 15/05/2018
RITENUTO IN FATTO
1.
Simone Corrias, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza
ex art. 444
cod. proc. pen. emessa il 6 aprile 2017 dal Tribunale di Verona che sostituiva la pena
applicata con i lavori di pubblica utilità (per un totale di 88 giorni).
2.
Al ricorrente era ascritto il reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), cod.
strada per aver guidato l’autovettura Fiat Doblò in stato di ebbrezza conseguente
1,54 nella seconda. Il reato risultava aggravato ai sensi dell’art. 186, comma 2
sexies
perché commesso ad ore 4.45 (in Legnago, il 16 giugno 2013).
3. Con un unico motivo deduce violazione di legge in relazione all’art.186, comma
2, d. Igs. n. 285/1992. Evidenzia come il tasso alcolemico della prima misurazione, pari a
1,49 g/l, sia inferiore a 1,5 g/I tale pertanto da non integrare la fattispecie di cui al comma
2 lett. c). Alla luce dell’art. 379, d.P.R. n. 495/1992, non è possibile ritenere la sussistenza
di una delle specifiche fattispecie previste all’art. 186, comma 2, lett. a), b) e c) se non in
presenza di due risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste. Le due
misurazioni,
pertanto,
possono essere ritenute concordanti
soltanto ai fini
dell’accertamento del superamento del limite inferiore – pari a 0,8 g/I – della fascia
prevista dalla lett. b) dell’art. 186, comma 2.
Allega, al riguardo l’ordinanza emessa dal Prefetto di Verona il 17 luglio 2013
dove si contesta al Corrias la violazione della lett. b). In questo senso il fatto va dunque
riqualificato e la sentenza del Tribunale di Verona annullata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. A seguito delle modifiche intervenute con il d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito
nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, il reato di guida in stato di ebbrezza è articolato in tre
distinte ed autonome o fattispecie a seconda del tasso alcolemico accertato. Fermo
restando che, ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di
ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 cod.
strada, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente
dall’accertamento strumentale (Sez. 4, sent. n. 28787 del 09/06/2011, Rv.250714), si
pone il problema di stabilire quale reato si configuri in presenza di due misurazioni
alcolimetriche che abbiano dato valori diversi, dovendosi in tale situazione stabilire quale è
la fattispecie applicabile. Questa Corte ha già affrontato il problema, osservando
(ex
multis, Sez. 4, sent. n. 27954 del 07/06/2012, Agostini, Rv. 253838; Sez. 4, sent. n. 7368
del 06/02/2014, Rv. 259329) che a norma dell’art. 379 reg. att. cod. strada, comma 2, la
concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza deve risultare da
2
\07′
all’assunzione di bevande alcoliche con tasso gli pari a 1,49 nella prima misurazione, e a
almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque
minuti. Non è possibile dunque ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie
attualmente previste all’art. 186, comma 2, lett. a), b) e c) se non in presenza di due
risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste. Una diversa interpretazione
sarebbe, oltre che in contrasto con il tenore letterale della disposizione, in evidente
contrasto con il principio del
favor rei.
Non vi è ragione per discostarsi da tale
orientamento.
trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Verona per quanto di competenza.
Così deciso il 15 maggio 2018
3. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con