Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37110 del 09/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37110 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIOFFI PANTALEONE nato il 12/07/1963 a BATTIPAGLIA

avverso la sentenza del 31/10/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Data Udienza: 09/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha
confermato la pronuncia emessa nei confronti di Cioffi Pantaleone dal Tribunale
di Salerno, con la quale questi era stato giudicato responsabile dei reato di cui
all’art. 189, rispettivamente commi 6 e 7 Cod. str. e condannato alla pena
ritenuta equa.

2.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Cioffi a mezzo del

motivazione in merito all’affermazione di responsabilità dell’imputato. Osserva
l’esponente che la Corte di Appello ha ritenuto di poter ricorre ad una
motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado ma già questa aveva
omesso di prendere in considerazione i rilievi critici svolti dalla difesa a riguardo
della entità dei danni materiali subiti dai veicoli e della compatibilità delle lesioni
personali patite dalla parte civile Lupo, tali da porre il ragionevole dubbio in
ordine al fatto che il Cioffi avesse anche solo accettato il rischio che nell’incidente
stradale taluno avesse riportato delle lesioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso va rigettato.
3.1. All’imputato è stato ascritto di non essersi fermato e non aver prestato
assistenza alle persone – Lupo Antonia e Ciaglia Alba – che era rimaste coinvolte
nell’incidente stradale determinatosi in conseguenza della condotta di guida che
egli stesso aveva avuto. Il Tribunale ne aveva ritenuto la responsabilità sulla
scorta delle dichiarazioni della Lupo, la quale aveva riferito che mentre si trovava
alla guida di una Opel Astra e percorreva via del Grano, nel territorio del Comune
di Eboli, era stata urtata sulla fiancata laterale destra da una autovettura
Mercedes, che proseguiva la sua marcia senza fermarsi; nell’occorso la donna
aveva riportato lesioni al rachide cervicale. Tali dichiarazioni erano state
confortate da quelle delle due ulteriori occupanti della Opel, Ciaglia Alba e Lupo
Angela.
In particolare il Tribunale rimarcava che il Cioffi aveva avuto piena
consapevolezza di aver provocato l’incidente, procurato mentre si immetteva nel
flusso della circolazione uscendo da un’area adibita a parcheggio, anche in
ragione del rumore prodotto dal contatto tra le due carrozzerie; e che parimenti
era stato consapevole che dall’urto potevano essersi determinate conseguenze
sulle persone che si trovavano nella Opel Astra.
Con l’atto di appello, oltre a contestare il conseguimento della certezza
processuale in ordine all’identificazione del Cioffi con il conducente della
Mercedes al momento del sinistro, si rilevava come l’urto non fosse stato

difensore di fiducia, avv. Cosimo Pio Di Benedetto, deducendo il vizio della

particolarmente violento, in tal senso deponendo sia la dichiarazione di Lupo
Antonia sia l’entità dei danni alla carrozzeria della Opel, riparati con una spesa di
700-800 euro; sicché non vi era stato effettivo bisogno di assistenza della
vittima dell’incidente, del quale peraltro il Cioffi non aveva avuto
consapevolezza; ed anzi, le lesioni lamentate dalla Lupo non erano compatibili
con la dinamica del sinistro.
3.2. A fronte di tali rilievi la Corte di Appello ha scandito la propria
motivazione su ciascuno dei punti devolutile nel modo che segue:

l’identificazione della Mercedes coinvolta nel sinistro, della quale era stata
rilevata la targa, e il suo essere in proprietà dell’imputato, l’accusa aveva assolto
al proprio onere probatorio, competendo alla difesa di introdurre in giudizio
elementi che dimostrassero la scissione tra proprietà e uso nelle circostanze del
sinistro;
– quanto alla consapevolezza del Cioffi dell’avvenuto sinistro e delle possibili
conseguenze sulle persone che si trovavano nell’autovettura urtata, la Corte di
Appello richiamava taluni principi posti dalla giurisprudenza di legittimità.
3.3. La giurisprudenza di legittimità è da tempo pervenuta a definire le
condizioni in presenza delle quali è legittima la cd. ‘motivazione per relationem’
con maggior nettezza e rigore rispetto a quanto sembra abbia inteso la Corte di
Appello di Salerno nel presente giudizio. Insegna questa Corte che è affetta da
nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi
specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla
ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a “ripetere” la motivazione di
condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse
dalla difesa con l’atto di appello (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017 – dep.
18/12/2017, Floresta e altro, Rv. 271700; similmente Sez. 3, n. 27416 del
01/04/2014 – dep. 24/06/2014, M, Rv. 259666 e Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013
– dep. 12/02/2014, Balzamo e altri, Rv. 259316).
Tuttavia va anche considerato che sussiste il vizio di mancanza di
motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le
argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di
responsabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche
doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività
(Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 – dep. 22/01/2014, Dall’Agnola, Rv. 257967).
Va quindi valutata la decisività dei rilievi dell’appellante che non hanno
trovato espressa replica nella motivazione impugnata.
Nel caso che occupa, quanto alla consapevolezza del Cioffi di aver
determinato un sinistro idoneo a cagionare lesioni personali a taluno, il fulcro

3

– quanto all’identificazione del Cioffi, ha rilevato che essendo certa

della decisione del Tribunale era rappresentato dalla circostanza dell’essere
venute a contatto le carrozzerie delle due autovetture con urto chiaramente
percepibile (in tal senso il testuale richiamo alle dichiarazioni della Lupo, laddove
questa riferisce di aver sentito l’urto in maniera forte).
Con l’appello non si è contestato tale assunto, ma si è rappresentato che il
costo della riparazione non era stato elevato; ovvero un dato che, in rapporto
alle circostanze del caso, come complessivamente evidenziate dal Tribunale,
risulta privo di correlazione alla ratio decidendi. Mentre che le lesioni non fossero

Il motivo di ricorso è pertanto infondato.

4. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/5/2018.
Il Consigliere estensore

compatibili con il sinistro è stato soltanto asserito.

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