Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3711 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3711 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICCIO PAOLO N. IL 27/10/1933
avverso la sentenza n. 1716/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 21/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott./0 • 62.1,T; “:

che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 21.11.2012 ha
riformato, riducendo la pena originariamente inflitta, la sentenza con la quale, in
data 12.10.2011, il Tribunale di Locri – Sezione Distaccata di Siderno, aveva
riconosciuto Paolo RICCIO responsabile del reato di cui all’art. 5, lett. b) legge

sulla SS 106, prodotti ittici (palamiti, naselli, pesci lupo) in cattivo stato di
conservazione (Siderno 5.3.2009).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, rilevando l’insussistenza di un’offesa penalmente rilevante,
considerato che il bene giuridico tutelato dalla disposizione che si assume violata
è quello della salute pubblica e dell’integrità del prodotto e che, dalle
dichiarazioni del teste escusso, non risulterebbe alcuna interruzione della
«catena del freddo», come invece ipotizzato dai giudici del gravame, trattandosi
di pesce fresco, pescato poco prima, cosicché i giudici del merito avrebbero
basato il proprio convincimento su una mera presunzione.
Lamenta, inoltre, la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza
dell’elemento psicologico del reato.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in
relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e
della pena della sola ammenda.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.
I giudici del merito hanno accertato in fatto, come risulta dalla sentenza
impugnata, che il pesce posto in vendita dall’imputato era collocato su una
bancarella allestita sulla pubblica via e che, dal controllo effettuato dal
veterinario della locale ASL, era emersa la interruzione della c.d. catena del
freddo e l’esposizione della merce agli agenti atmosferici, alla polvere ed

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283\1962, per aver posto in commercio, su una bancarella ambulante allestita

all’inquinamento, tanto da renderla inidonea al consumo umano.
Tale situazione, documentata nella certificazione redatta dal suddetto
sanitario, era stata successivamente oggetto di conferma in occasione della
deposizione testimoniale resa in giudizio.

5. Ciò premesso, occorre ricordare come le Sezioni Unite di questa Corte
abbiano da tempo avuto modo di precisare la natura di reato di danno della
contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b), legge 30 aprile 1962 n. 283, in

consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte
dalla sua natura, evidenziando anche che il cattivo stato di conservazione non è
necessariamente riferito alle caratteristiche intrinseche degli alimenti, essendo
sufficiente il riferimento alle modalità estrinseche di conservazione, le quali
devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso
contrario, a regole di comune esperienza (SS.UU. n. 443, 9 gennaio 2002. Conf.
Sez. III n. 29987, 27 Luglio 2011; Sez. III n. 35828, 2 settembre 2004).
Si è inoltre chiarito, successivamente, che l’affermazione di responsabilità
per la violazione della disposizione in esame non può essere fondata
esclusivamente sulla mera natura di reato di pericolo, perché l’anticipazione della
tutela rispetto al verificarsi del danno in concreto presuppone, in ogni caso, un
rigoroso accertamento delle situazioni di fatto che danno causa all’esistenza del
pericolo (Sez. III n. 439, 11 gennaio 2012).

5. Alla luce di tali principi, pienamente condivisi dal Collegio, appare
evidente che la sentenza impugnata non è incorsa in alcuno dei vizi denunciati
con il primo motivo di ricorso.
Va rilevato, a tale proposito, che l’inosservanza di elementari regole di
conservazione del pesce venduto risulta essere stata oggetto di puntuale
certificazione da parte di soggetto tecnicamente qualificato, che i giudici del
merito hanno opportunamente valorizzato.

6. Del tutto corretto appare, inoltre, il riferimento alla interruzione della c.d
catena del freddo.
Tale termine, infatti, secondo la definizione datane dalla comunità scientifica,
sta ad indicare «la continuità di mezzi impiegati in sequenza per assicurare la
conservazione a bassa temperatura di derrate deperibili dalla fase di produzione
al consumo finale»

(Dizionario Internazionale della refrigerazione, edito

dall’International Institute of Refrigeration – IIF).
Esso riguarda, inoltre, non soltanto i prodotti congelati o surgelati, ma anche

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quanto finalizzata ad assicurare una protezione immediata all’interesse del

quelli soggetti a mera refrigerazione, che comporta la conservazione a
temperature variabili tra O e 5 gradi centigradi.
Il mantenimento della temperatura indicata deve conseguentemente essere
assicurata anche durante il trasporto e l’esposizione per la vendita, circostanza,
questa, che i giudici del merito hanno ritenuto non verificatasi nella fattispecie,
correttamente rilevando la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato
contestato, peraltro considerando l’ulteriore, non secondario, aspetto
rappresentato dall’esposizione dei prodotti ittici, posti in vendita ai margini di una

evidentemente prodotti dal passaggio di automezzi.

7. Altrettanto correttamente è stata ritenuta la configurabilità, in capo
all’imputato, di una condotta colposa, caratterizzata dall’inosservanza di regole
elementari sulla conservazione degli alimenti e dalla oggettiva prevedibilità della
condizione di pericolo determinata dalle modalità di vendita.

8, Deve conseguentemente affermarsi che la messa in vendita sulla
pubblica via di prodotti ittici esposti agli agenti atmosferici ed alle
polveri senza alcuna protezione né adeguata refrigerazione,
quest ultima conseguente all’interruzione della «catena del freddo»,
configura la contravvenzione di cui all’art. 5, lett. b) legge 283162.

9. Quanto al secondo motivo di ricorso, non si ravvisa il difetto di
motivazione dedotto.
La Corte territoriale ha infatti giustificato la mancata applicazione delle
attenuanti generiche ponendo in rilevo la presenza di precedenti penali, anche
specifici, gravanti sull’imputato.
Tale motivazione è del tutto sufficiente, poiché il giudice non è tenuto a
prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti
dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a
quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti
generiche (v. Sez. Il n. 3609, 1 febbraio 2011; Sez. VI n. 34364, 23 settembre
2010).

10. Altrettanto deve dirsi per ciò che concerne la determinazione della pena,
che la Corte del merito ha

quantificato, riducendola, facendo espresso

riferimento alle «reali dimensioni del fatto» e considerando, evidentemente,
anche i plurimi precedenti penali ai quali ha, in precedenza, fatto cenno.
Va ricordato, a tale proposito, che il giudice, nel quantificare la pena, opera

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strada statale, agli agenti atmosferici ed alla polvere ed altri elementi inquinanti

una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall’articolo 133
cod. pen. e che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il
massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di
merito che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale
considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. IV
n.41702, 26 ottobre 2004).

11. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in data 8.1.2014

indicate in dispositivo.

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