Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37106 del 09/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37106 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
GIUNGATO GIUSEPPE nato il 20/10/1974 a TARANTO
SOLITO ANGELO RAFFAELE nato il 20/10/1969 a TARANTO

avverso la sentenza del 05/07/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per l’inannmissibilita’ dei ricorsi.
E’ presente l’avvocato ALBANESE EGIDIO del foro di TARANTO in difesa di
GIUNGATO GIUSEPPE e SOLITO ANGELO RAFFAELE che riportandosi ai motivi
dei ricorsi insiste per l’accoglimento.

Data Udienza: 09/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 5 luglio 2017 la Corte di Appello di Lecce – sezione

distaccata di Taranto- ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto con
cui Giuseppe Giungato e Angelo Raffaele Solito sono stati riconosciuti colpevoli,
nelle rispettive qualità di capoturno e di capo area del reparto Tubo
Longitudinale, del reato di cui all’art. 589 comma secondo cod. pen. e condannati
alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento di una provvisionale per il
risarcimento del danno, in solido con il responsabile civile- per avere cagionato

con la violazione di norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in
particolare degli artt. 34 e 374 d.P.R. 547/1955, omettendo dì adottare la
macchina Walking Beam di dispositivo di blocco, collegato con gli organi di
messa in moto e di dotare l’area circostante il medesimo macchinario di un
sistema di barderamento metallico che presentasse requisiti di resistenza ed
idoneità ad impedire l’accesso diretto.
2.

Avverso la sentenza della Corte di appello propongono ricorso per

cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, affidandolo a due motivi.
3.

Con il primo fanno valere, ex art. 606, primo comma, lett.re b) ed e)

la violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 34 e 374 d.P.R.
547/1955 ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Rilevano che i
giudici del merito hanno fondato la loro decisione esclusivamente sulle
dichiarazioni rese dall’ispettore del lavoro Severini„ trascurando quanto rilevato
dei tecnici dello Spresal, Giordano e De Pasquale, nonché dei testi Bonfante,
Chirulli, Sabatellì, Cantiani e Vinci, la cui corretta considerazione avrebbe
consentito di accertare la responsabilità esclusiva dell’Occhinegro nella
causazione dell’evento, configurandosi la sua condotta come un’azione eccentrica
ed abnorme del lavoratore, tale da escludere la responsabilità degli imputati che
avevano correttamente posto in essere le misure di prevenzione sufficienti a
neutralizzare il rischio. Osservano che dalla relazione dei tecnici Spresal,
intervenuti subito dopo il sinistro, era emerso: che la zona in cui si verificò
l’evento era delimitata da pesanti transenne e da idonea segnaletica di divieto
d’accesso; che per raggiungere la postazione di lavoro di addetto al CUT OFF
l’Occhinegro avrebbe dovuto servirsi delle apposite vie di camminamento
costituite da passerelle sopraelevate, come peraltro fatto proprio nell’occasione
dal collega di lavoro D’Andria; che nessun ordine era contrario stato dato
all’operaio deceduto che lo autorizzasse a contravvenire al divieto di accesso
all’area; che durante le prove svolte successivamente al sinistro sull’impianto, il
macchinario non aveva mostrato alcuna anomalia che potesse aver indotto
l’Occhinegro ad intervenire manualmente sul medesimo. Assumono che,

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la morte di Domenico Occhinegro, con imprudenza, negligenza ed imperizia e

nondimeno, la corte territoriale disattendendo l’informativa Spresal acquisita con
il consenso delle parti in dibattimento, ha fondato la decisione solo sugli
accertamenti eseguiti dall’ispettore del lavoro Severini, incaricato dal pubblico
ministero, ignorando anche le dichiarazioni rese in sede di s.i.t dai lavoratori
D’Andria e Chirulli (mai escussi in dibattimento, così come il Leone, altro collega
di lavoro) secondo i quali le procedure operative, in caso di necessità di
intervento sull’impianto, prevedevano la chiamata del manutentore elettrico
Sicché l’asserito tentativo di ripristinare manualmente la macchina Walking Beam

consapevole dei rischi connessi ad un simile intervento, essendo stato
riconosciuto dalla stessa sentenza che rispetto a quei rischi l’operaio era stato
adeguatamente formato ed informato. Ed infatti, l’Occhinegro nonostante la
transennatura che chiudeva l’area, apriva un varco per accedere all’interno della
medesima, indifferente ai divieti. D’altro canto, non solo non era stata accertata
in giudizio una prassi secondo la quale gli operai si infilavano fra le transenne per
giungere al macchinario, per operare direttamente sul medesimo in caso di
malfunzionamento, senza chiamare il manutentore, provvedendo a sbloccare
l’apparecchiatura con un oggetto o ripiegandosi in avanti, in modo da indurre il
sensore in errore al fine di riavviare il sistema. Ma, neppure è stato accertato
che l’Occhinegro avesse superato le barriere per svolgere una simile attività.
Invero, dalla ricostruzione dei fatti, era emersa un’altra versione secondo cui
l’Occhinegro, dopo avere, insieme con il D’Andria aiutato il collega Chirulli,
addetto alla snnussatrice, in difficoltà nell’imbarcare un tubo da spostare,
attraversava l’area interdetta al fine di tornare alla propria postazione lavorativa,
mentre il D’Andria seguiva il percorso corretto, sopra la passerella. Solo a causa
dell’esorbitante condotta tenuta il lavoratore aveva potuto rimanere incastrato
col petto e con una spalla tra la sella del Walking Beam ed un tubo. Peraltro,
secondo la versione di un altro operaio riferita all’ispettore Severini, il sinistro
avrebbe potuto verificarsi anche per la condotta di un carropontista che collocò
un tubo senza avvedersi della presenza a ridosso dell’Occhinegro. Dunque, il
percorso motivazionale appare esprimersi in violazione del canone dell’oltre ogni
ragionevole dubbio,

anche in considerazione del fatto che l’impianto,

contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, era dotato dei requisiti di
resistenza ed idoneità previsti dall’art. 374 d.P.R. 547/1955, mentre il blocco
degli apparecchi di protezione di cui all’art. 73 d.P.R. cit. non poteva essere
considerato requisito necessario nel caso in esame.
4.

Con il secondo motivo lamentano ex art. 606, comma 1^ lett.re b) ed

e) la violazione di legge penale in relazione agli artt. 40, comma 2^ e 589
comma 2^ cod. pen., per non avere la sentenza tenuto in considerazione che
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da parte dell’Occhinegro era del tutto arbitrario e posto in essere da un soggetto

laddove il comportamento del lavoratore si riveli abnorme, tanto da essere al di
fuori dalla possibilità di controllo dei garanti, deve ritenersi escluso il nesso
causale fra la condotta di questi ultimi, ancorché consistente nella violazione di
normative antinfortunistiche, costituendo il comportamento del lavoratore rischio
eccentrico ed esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare
della posizione di garanzia e, pertanto, causa da sola sufficiente al prodursi
dell’evento medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. I motivi possono essere trattati unitamente in quanto strettamente
connessi e non possono trovare accoglimento.
3. Va premesso che nelle attività produttive le regole cautelari sono
prevalentemente codificate in modo analitico, essendo previste normativamente
sia prescrizioni specifiche, che sistemi e moduli organizzativi delle lavorazioni tali
da assicurare la tutela dei lavoratori coinvolti, la cui salute è considerata vero e
proprio limite all’attività produttiva, alla sua utilità sociale, nonché alla
produzione del relativo profitto. Ciò comporta che nelle attività pericolose
consentite, laddove sia impossibile eliminare il pericolo, l’obbligo di evitare
l’evento si rafforza perché la sua prevedibilità è intrinseca al tipo di attività
svolta, con la conseguenza che la prudenza, la diligenza e la perizia nel
precostituire condizioni idonee ad evitare (o diminuire) il rischio debbono essere
maggiori e non possono essere eludere l’osservanza delle norme specificamente
poste a tutela della sua evitabilità. Mentre questa andrà comunque valutata in
concreto, avuto riguardo, dal punto di vista controfattuale, all’inevitabile prodursi
dell’evento anche in presenza dell’possono alla campagna osservanza scrupolosa
delle regole di cautela destinate ad evitarlo.
4. Con entrambe le doglianze si fa valere, in primo luogo, il vizio di
travisamento della prova, perché, si sostiene: che la Corte avrebbe ricostruito
l’accaduto solo facendo riferimento alle dichiarazioni del teste Severini, ispettore
del lavoro, incaricato dal pubblico ministero di approfondimenti di indagine,
senza porre a confronto siffatte risultanze con quanto emerso sia dall’informativa
Spresal, redatta immediatamente dopo l’infortunio, con cui era stato chiarito che
l’area era protetta da barriere; che il divieto di accedervi era adeguatamente
segnalato; che era stato predisposto un apposito percorso con un
camminamento sopraelevato; che non era stata rilevata alcuna anomalia
dell’impianto che potesse indurre ad operarvi manualmente e che era stata
predisposta una procedura specifica di intervento, a mezzo di manutentore
incaricato, per il caso di necessità di intervento. Non solo ma la decisione
ometteva di fare riferimento alle dichiarazioni degli altri lavoratori, sentiti in

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1. Il ricorso è infondato.

sede di sommarie informazioni testimoniali- non escussi come testi nel giudizio
abbreviato- incompatibili con la versione dei fatti fatta propria dal giudice di
appello. Da siffatto travisamento dei quadro probatorio deriverebbe l’omessa
valutazione come abnorme del comportamento del lavoratore deceduto e quindi
l’affermazione di responsabilità degli imputati, nonostante l’interruzione del
nesso causale provocata dal rischio eccentrico da questi posto in essere,
costituente evidente decorso causale alternativo dell’evento.
5. Ora, va sottolineato che la motivazione della Corte, che chiarisce di

contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti- tutte le emergenze istruttorie,
dando atto che i lavoratori, dapprima sentiti dagli incaricati della Spresal
nell’immediatezza, e quindi successivamente dall’ispettore del lavoro Severini, da
questo sollecitati hanno fornito versioni più analitiche. Così, per esempio, la
sentenza dà atto che il D’Andria, confermò al Severini che il giorno del sinistro
l’Occhionegro, lungi dal passare nell’area interdetta, per tornare al posto di
lavoro, vi si era introdotto proprio allo scopo di sbloccare la macchina,
intervenendo manualmente sui sensori, mentre si era limitato a dire ai tecnici
dello Spresal che la zona in questione veniva utilizzata per il transito. Parimenti il
Chirulli, addetto ad altro macchinario, aveva confermato al Severini che
l’apparecchiatura presentava problemi di funzionamento, anche durante il
funzionamento automatico, mentre il D’Andria aveva riferito di avere imparato
come fare l’intervento manuale sui sensori proprio vedendolo fare ad altri.
Egualmente la sentenza argomenta sull’inverosimiglianza della versione
alternativa del mero passaggio dell’Occhionegro nell’area per ritornare alla
propria postazione di lavoro, avuto riguardo al fatto che il camminamento
protetto si trovava proprio accanto alla zona vietata, il che rendeva incongruo
l’attraversamento della via a rulli di un macchinario pericoloso ed in movimento
solo per raggiungere in un tempo più breve la propria postazione di lavoro. Ma,
la Corte territoriale, ha esaminato autonomamente anche il confronto, svoltosi
nel giudizio di primo grado, a seguito del contrasto fra la versione fornita dai
tecnici dello Spresal sull’idoneità della transennatura amovibile ad evitare
l’ingresso e sulla presenza di varchi fra le transenne e la ricostruzione del
Severini, rilevando che mentre i primi avevano positivamente riferito in ordine
alla conformità delle transenne alla normativa in materia di attrezzature sui
luoghi di lavoro, negando la presenza di varchi, segnalati però dalle fotografie
scattate, il Severini aveva ritenuto che la transennatura benché solida pesante e
regolamentare per la tipologia realizzata, presentasse, tuttavia, varchi da cui era
possibile introdursi nell’area a rischio. La Corte, sul punto, è pervenuta alla
medesima conclusione cui era giunto il Tribunale affermando che nonostante le
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condividere l’accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, esamina-

transenne fossero di altezza adeguata e sufficientemente pesanti, esse non
erano collegate dispositivi di blocco e potevano pertanto essere superate, dai
varchi presenti.
6. L’accurata analisi compiuta dalla sentenza impugnata in relazione a tutte
le prove raccolte in giudizio, consente di escludere il lamentato vizio di
travisamento della prova, che si risolve nella pretesa di una diversa valutazione
del quadro probatorio posto a fondamento della pronuncia di responsabilità degli
imputati. Il ricorso, peraltro, appare sotto questo profilo generico perché, pur

atti del dibattimento, non indica con precisioni quali siano le dichiarazioni
pretermesse o gravemente fraintese.
7. Nondimeno, come chiarito in plurime occasioni, i vizi di cui all’art. 606,
comma 1^ lett. e) cod. proc. pen., qualora ineriscano il travisamento della
prova, devono essere tali da risultare percepibili ictu °culi, sicché il sindacato di
legittimità è limitato solo alle ipotesi che si rivelino alla semplice lettura del
provvedimento in modo tanto macroscopico da rendere l’illogicità e la
contraddittorietà

giustificativa

dell’argomentazione

del

provvedimento

immediatamente evidenti. Restano escluse, al contrario, non solo le minime
incongruenze, ma anche considerazioni e deduzioni in ordine alla mera e diversa
ricostruzione dei fatti difensive, purché la motivazione svolga in modo logico ed
adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. un., sentenza n.
24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31
maggio 2000, Rv. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003,
Rv. n. 226074). Non è invece consentita una rilettura degli elementi di fatto posti
a fondamento della decisione o dell’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. VI, sentenza n. 27429 del
4 luglio 2006, Rv. n. 234559; Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012,
Rv.. n. 253099).
8. Altro secondo principio riguarda la rilevabilità del vizio del travisamento
della prova in ipotesi di c.d. “doppia conforme”. Questa Sezione ha osservato, in
molteplici occasioni che “in presenza di una c.d. “doppia conforme”, ovvero di
una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante
l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere
rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con
specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato
per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del
provvedimento di secondo grado.
9. Sicché “in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art.
606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile

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rinviando agli allegati verbali di udienza ed alla documentazione acquisita agli

il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso
di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la
valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui
l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel
caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in
sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla
critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non
esaminati dal primo giudice” (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 – dep.

47035 del 03/10/2013 Ud. (dep. 26/11/2013) Rv. 257499; Sez. 4, Sentenza n.
5615 dei 13/11/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 258432; Sez. 4, Sentenza n.
4060 del 12/12/2013 Ud. (dep. 29/01/2014) Rv. 258438; Sez. 2, Sentenza n.
7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017) Rv. 269217).
10.

Al contrario, i vizi della motivazione fatti valere attengono, come si è

visto, alle modalità concrete della valutazione del quadro probatorio e si
risolvono nella mera indicazione di parametri diversi ed alternativi a quelli posti
dal giudice a fondamento della propria decisione.
11. L’altro profilo, richiamato in entrambe le censure, riguarda la
qualificazione come abnorme del comportamento del lavoratore, la cui condotta,
secondo i ricorrenti, attivando un rischio eccentrico ed esorbitante dalla sfera di
rischio governata dai soggetti titolari della posizione di garanzia, avrebbe
costituito causa da sola sufficiente al prodursi dell’evento.
12. Sul punto la sentenza d’appello, considerata la condotta omissiva delle
necessarie cautele da parte dei due imputati, consistita nel non apprestare un
sistema di transennatura che impedisse l’ingresso nell’area o comunque un
dispositivo che impedisse il funzionamento del macchinario, bloccandone il
movimento al momento dell’ingresso nell’area interdetta, ha osservato che le
norme cautelari sono poste anche in funzione di eventuali condotte imprudenti
dei lavoratori e che la predisposizione di dette cautele da parte dei titolari della
posizione di garanzia avrebbe in questo specifico caso evitato l’evento.
13. Anche in questo caso, la motivazione, seppur succinta, è adeguata e
scevra da qualsivoglia incoerenza.
14. Ed

invero “Il

datore

di

lavoro,

destinatario

delle

norme

antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento
del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente
del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un
ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni
prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie
ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle
6

08/05/2009, RC. in proc. Buraschi, Rv. 24363601; conformi: Sez. 2, Sentenza n.

ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella
esecuzione del lavoro. (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018 – dep. 14/02/2018,
Bozzi, Rv. 27222201;

Sez.

4,

Sentenza n.

15124 del

13/12/2016

Ud. (dep. 27/03/2017 ) Rv. 269603; Sez. 4, Sentenza n. 16397 del 05/03/2015
Ud. (dep. 20/04/2015 ) Rv. 263386).
15. In alcun modo, dunque, può ritenersi abnorme ed eccentrico od
addirittura estraneo alle mansioni affidate il comportamento del lavoratore che
superando delle transenne apposte a chiusura di un’area pericolosa, rispetto alla

evitare la quale la tutela viene predisposta. Siffatto comportamento, infatti,
costituisce proprio il rischio tipico per cui viene introdotta la prevenzione
concreta, così come rischio tipico è l’azione dell’operatore che, anziché operare a
macchina ferma, o chiamare l’addetto, manovri manualmente su
un’apparecchiatura al fine di bloccarla o di sbloccarla, anche ponendo in essere
azioni gravemente imprudenti e per evitare le quali ha ricevuto l’opportuna
formazione ed informazione. Si tratta, invero, di prevedibili, seppur gravi,
violazioni delle norme di sicurezza da parte del lavoratore interessato
16. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 9/5/2018

Il Consigliere estensore

Il e dente

Maura Nardin

Giao o Fumu

quale è interdetto il transito, ponga in essere proprio quell’azione paventata, per

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