Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37104 del 28/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 37104 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela nel procedimento nei
confronti di
Tasca Cristofer Luca, nato a Gela (CI) l’11/3/1993

avverso l’ordinanza del 26/10/2017 del Tribunale del riesame di
Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell’indagato, Avv. Giovanni Cannizzaro,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/10/2017, il Tribunale del riesame di Caltanissetta
annullava – con riferimento a circa 60 capi di imputazione – il provvedimento

Data Udienza: 28/03/2018

emesso il 27/9/2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela,
con il quale Cristofer Luca Tasca era stato sottoposto alla misura cautelare della
custodia in carcere in ordine a plurime condotte di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309; la stessa misura era invece sostituita dall’obbligo di presentazione
alla polizia giudiziaria con riferimento alle residue ipotesi contestate (ai sensi
della medesima normativa), in ordine alle quali il Tribunale non ravvisava il bis in
idem che aveva giustificato l’annullamento della misura genetica per la maggior
parte delle imputazioni.

Tribunale di Gela, deducendo – con unico motivo – la contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe affermato il bis in
idem (in forza di una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. prodotta dalla difesa)
in modo superficiale e parziale, senza compiere nessuna concreta verifica circa
l’effettiva identità delle condotte in allora ed in oggi contestate; quel che, invece,
sarebbe risultato necessario, specie alla luce della genericità della precedente
contestazione (da dicembre 2014 ad aprile 2015, nei confronti di un numero
indeterminato di soggetti) rispetto a quella odierna (analitica, con indicazione
specifica di ogni dies commissi delicti e del nominativo dei presunti cessionari
della sostanza stupefacente). L’approccio aprioristico e non approfondito tenuto
dal Collegio, sfociato in una motivazione parimenti viziata, emergerebbe peraltro
dalla lettura della stessa sentenza citata, nella quale – a titolo esemplificativo si richiamerebbero episodi di cessione a favore di soggetti (tali Andrea Rinzivillo,
Daniele, Saro) mai menzionati nel presente procedimento, che peraltro
coprirebbe un periodo più lungo dell’altro, con cessioni anche verso minorenni.
Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza in parte qua.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.
Questa Corte – con ribadito e condiviso indirizzo – ha affermato che, ai fini
della preclusione del giudicato, l’identità del fatto sussiste quando vi sia
corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in
tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo
alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (per tutte, Sez. U, n. 34655 del
28/6/2005, Donati, Rv. 231799; successivamente, tra le ultime, Sez. 4, n. 3315
del 6/12/2016, Shabani, Rv. 269223; Sez. 4, n. 12175 del 3/11/2016,
Bordogna, Rv. 270387).
Con specifico riferimento, poi, ad un caso del tutto sovrapponibile al
presente, questo Giudice di legittimità ha affermato che la contestazione

2

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il

”aperta” di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto non riferita ad un
reato permanente, ha ad oggetto fatti specifici di detenzione illecita e cessione di
stupefacenti e, di conseguenza, non “copre” di per sé tutti gli episodi accaduti in
quel periodo, ma solo quelli concretamente individuabili alla luce della
contestazione e degli elementi di prova introdotti nel processo. Ne deriva, quindi,
che non è sufficiente, per chi invoca il bis in idem, evidenziare, in termini
assolutamente generali, la coincidenza temporale tra il periodo complessivo nel
quale sono collocati fatti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 addebitati in un

altro processo: è necessario, infatti, che sia specificamente addotta, sia pure in
termini solo concretamente plausibili, l’esatta coincidenza tra i singoli fatti
contestati in un processo come ricadenti in un più ampio periodo ed i singoli fatti
contestati in altro processo con puntuale indicazione della data (Sez. 6, n. 31875
del 12/4/2016, Armenise, Rv. 267983).
4. Orbene, tutto ciò premesso, ritiene la Corte che il Tribunale del riesame
non abbia fatto buon governo di questi canoni ermeneutici, riconoscendo il bis in
idem con le condotte di cui alla sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di
Caltanissetta il 7/10/2016, irrevocabile, con argomento del tutto insufficiente e
viziato; ossia, riconoscendo l’identità (peraltro parziale) del

tempus commissi

delicti di allora rispetto a quello qui in esame, l’identità di luogo e la tipologia di
sostanze cedute (hashish e cocaina) come fattori rassicuranti circa la
medesimezza delle contestazioni mosse, tali da imporre l’annullamento
dell’ordinanza genetica quantomeno in parte qua. E sì da concludere che, tra gli
episodi di cessione riscontrati dal dicembre 2014 all’aprile 2015, coperti da
giudicato, vi fossero per certo quelli di cui all’attuale procedimento, e che nel
“numero indeterminato di persone” allora cessionarie vi fossero per certo i vari
soggetti individuati nei singoli capi di imputazione interessati dall’ordinanza in
esame.
Questa, tuttavia, appare una conclusione affrettata e priva di adeguato
sostegno a rgomentativo.
Il Tribunale del riesame, infatti, non ha compiuto alcuna sicura verifica circa
l’esatta coincidenza tra le condotte comprese nell’unica contestazione “aperta” di
allora e quelle contenute nelle numerosissime contestazioni “chiuse” di oggi; del
pari, e di conseguenza, nulla è dato sapere circa l’identità soggettiva dei vari
cessionari nei due procedimenti, che viene affermata nell’ordinanza in forza di
elementi insufficienti e manifestamente illogici, ossia muovendo dalla circostanza
che, risultando sovrapponibili i periodi di cessione e le sostanze interessate (il
che, peraltro, non garantisce corrispondenza storico-naturalistica), anche
l’identità dei cessionari dovrebbe necessariamente coincidere. Per concludere,

3

processo ed il giorno nel quale è accaduto un fatto specifico contestato in un

cioè, che nel “numero indeterminato di persone” di cui alla sentenza ex art. 444
cod. proc. pen. sarebbero compresi, per certo, tutti i nominativi analiticamente
indicati nei capi per i quali è stata annullato il provvedimento genetico.
Una evidente illazione, che, dunque, impone la cassazione con rinvio
dell’ordinanza impugnata – limitatamente al disposto annullamento
dell’ordinanza del G.i.p. a data 27/9/2017 – affinché il Collegio di merito verifichi
l’eventuale, effettiva identità tra le condotte illecite nei due procedimenti

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Caltanissetta, sezione riesame.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2018

Il Presidente

contestate.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA