Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37102 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37102 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova

nei confronti di:
MORELLI Alessandro, nato a Venezia il 27 aprile 1967;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova del 24 ottobre 2017;

letti gli atti di causa, l’ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Piero GAETA, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
ordinanza impugnata;
sentito, altresì, per l’intimato,l’avv. Stefano SAMBUGARO, del foro di Genova, etTe

Sa che si è opposto all’accoglimento del ricorso.
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Data Udienza: 30/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza
del 24 ottobre 2017, ha accolto il ricorso con il quale Morelli Alessandro aveva
impugnato la ordinanza con la quale il precedente 14 ottobre 2017 il Gip del
Tribunale di Savona aveva applicato a carico di quello la misura cautelare
della custodia in carcere essendo il medesimo indagato, in concorso con altre
due persone, in ordine al reato di cui all’art. 73 del dPR n. 309 del 1990, per

stupefacente del tipo cocaina.
Il Tribunale, nell’accogliere la richiesta di riesame del Morelli, ha ritenuto
che questi – pur consapevole del fatto che le altre due persone, occupanti di
una stanza nell’appartamento di sua proprietà, detenevano la sostanza
stupefacente – non aveva, tuttavia, dato alcun apporto causale alla loro
condotta criminosa, di tal che egli poteva essere considerato al più fin
connivente e non un complice dei medesimi; per tale motivo il Tribunale ha
annullato la ordinanza applicativa della misura.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, deducendone la
manifesta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Ad avviso del ricorrente, infatti, la circostanza che il Morelli avesse messo
a disposizione degli altri individui, uno dei quali si è assunto la piena
responsabilità della detenzione dello stupefacente, una stanza nella sua
abitazione avrebbe costituito di per sé un’agevolazione della condotta
criminosa realizzata; peraltro il legame fra il Morelli e gli altri pretesi correi è
anche segnalato dal fatto che lo stesso Morelli è stato sorpreso mentre usciva
di casa con due dosi di stupefacente, verosimilmente destinate allo spaccio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e lo stesso merita, pertanto, accoglimento.
Il punto centrale della presente vicenda è dato dal criterio distintivo fra la
condotta di concorso in un reato e la mera connivenza, penalmente
irrilevante, con colui o coloro che ne sono gli autori.
Sul punto la giurisprudenza ha espresso opinioni che, a fronte di
fattispecie omologabili, risultano solo apparentemente fra loro divergenti;
invero, è stato affermato che in tema di detenzione di sostanze stupefacenti,
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avere detenuto all’interno della propria abitazione circa 40 gr di sostanza

la distinzione fra connivenza non punibile e concorso vada individuata nel
fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento
meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione
del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo
partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui,
caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare
un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito; sulla base di

reato la condotta del titolare di un’abitazione in cui erano custoditi, dagli altri
occupanti, cospicui quantitativi di sostanza stupefacente, non celati in un
unico luogo, e strumenti idonei al confezionamento delle singole dosi (Corte di
cassazione, Sezione VI penale, 5 novembre 2013, n. 44633); analogamente si
è ritenuto, partendo dai medesimi presupposti interpretativi, in un caso in cui
il titolare dell’appartamento ove lo stupefacente era custodito, ad opera di
soggetti da quello ospitati, aveva consentito loro l’uso di una cantina, ove lo
stupefacente era nascosto, della quale, in sostanza, egli deteneva, occultate,
le chiavi di accesso (Corte di cassazione; sezione III penale, 20 agosto 2015,
n. 34985).
In altra occasione questa Corte, precisando in qualche modo i concetti di
cui sopra, ma non sovvertendoli, ha, invece, affermato che integra la
connivenza non punibile, in fattispecie connessa alla detenzione di sostanze
stupefacenti, la condotta meramente passiva, consistente nella assistenza
inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione
dell’illecito, di cui egli conosce la sussistenza, l’operato di chi si sia limitato a
coabitare in un appartamento in cui la droga era custodita da altri, senza
compiere atti che abbiano agevolato o rafforzato il proposito criminoso di
costoro, non sussistendo a carico del soggetto in questione alcun obbligo
giuridico, ai sensi dell’art. 40 cod. pen., di impedire l’evento (Corte di
cassazione, Sezione III penale, 13 ottobre 2015, n. 41055).
L’elemento di discrimine, pertanto, fra la connivenza ed il concorso è
legato alla materialità della condotta tenuta dal soggetto in esame,
suscettibile di essere esaminata caso per caso con valutazione riservata ai
giudici del merito, censurabile di fronte a questa Corte di legittimità solo in
ipotesi di sua manifesta illogicità
Applicando i principi di cui sopra – si ripete, legati al concreto atteggiarsi
della fattispecie – va osservato, quanto al caso in esame che il Morelli, con la
sua condotta non si è limitato ad una sorta di passiva consapevolezza del fatto
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tali premesse è stata ritenuta penalmente rilevante a titolo di concorso nel

che presso la propria abitazione era detenuto da altri un non trascurabile
quantitativo di sostanza stupefacente, ma ha anche provveduto, essendo
stato egli sorpreso nella relativa detenzione mentre si allontanava dalla detta
abitazione, a condurre fuori di quest’ultima, due dosi della sostanza.
In tale condotta, quale che ne sia stata la origine, è ravvisabile la
cessazione del comportamento meramente neutro dell’indagato, sicché lo

Infatti, o il Morelli stava recando fuori della abitazione la sostanza al fine,
non considerato dal Tribunale del riesame, di spaccio (come farebbe pensare
sia la pluralità di dosi rinvenute nel suo possesso sia il fatto che queste erano
portate fuori della abitazione), il che integrerebbe a pieno titolo la fattispecie
del concorso materiale nel reato in provvisoria contestazione, ovvero può
ipotizzarsi che lo stesso, del quale va ribadita la piena consapevolezza della
detenzione presso la sua abitazione della sostanza stupefacente al fine dello
spaccio, fosse solo un acquirente della sostanza stessa per uso personale, così
come opina il Tribunale; ritiene a tale proposito il Collegio che anche una tale
condotta, posta in “combinato disposto” con la predetta consapevolezza,
integrerebbe gli estremi, quanto meno, del concorso morale, posto che in tal
modo l’indagato avrebbe fornito agli altri occupanti la sua abitazione i lo sbocco
commerciale della attività da loro svolta, in tal modo, fornendo cioè ad essi il
movente per delinquere, chiaramente rafforzandone il proposito criminoso.
Di tali elementi il Tribunale del riesame di Genova non ha affatto tenuto
conto nella propria motivazione, di tal che la stessa si palesa viziata e,
pertanto, tale da determinare la illegittimità della ordinanza impugnata dalla
pubblica accusa; essa, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale
di Genova, Sezione del riesame, affinché, applicando i criteri di giudizio
esposti, rivaluti il ricorso dell’indagato avverso la ordinanza del Gip del
Tribunale di Savona del 14 ottobre 2017.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Genova, Sezione del riesame.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

stesso deve essere considerato tale i rispetto alla semplice connivenza.

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