Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37101 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37101 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tetto Paolo, nato a Catania il 20/04/1968

avverso l’ordinanza del 25/09/2017 del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero
Gaeta, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio relativamente alle
esigenze cautelari ed alla scelta della misura.

Data Udienza: 30/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 settembre 2017, il Tribunale del riesame di Catania
ha respinto l’appello proposto da Andrea Tetto avverso l’ordinanza del 15 marzo
2017 con cui il Tribunale di Catania – ravvisando la permanenza delle esigenze
cautelari di cui all’art. 274, lett.

c), cod. proc. pen. – aveva disatteso la

principale richiesta di revoca della misura della custodia in carcere disposta in
ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accogliendo quella

2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato,

deducendo con un unico motivo il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen. per la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Osservando che
il ricorrente si trova ristretto in custodia cautelare sin dal 4 dicembre 2015, che i
fatti al medesimo contestati risalgono al 2013, che successivamente non è stato
più contestato al Tetto alcun reato, che durante l’esecuzione della misura egli ha
sempre mantenuto buona condotta e osservato le prescrizioni, che,
pronunciandosi sulla situazione del coindagato Andrea Alfredo Scuto – il quale si
troverebbe nella medesima posizione processuale del Tetto – con sent. 13
maggio 2016, la Corte di cassazione avrebbe nei suoi confronti escluso la
sussistenza di indizi del reato associativo contestato in tal modo evidenziando la
fragilità dell’impianto accusatorio, il ricorrente deduce che non vi sarebbero più
concrete e attuali esigenze cautelari da presidiare e che, in ogni caso, la misura
applicata sarebbe eccessiva ed inadeguata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Nel respingere il gravame cautelare, il Tribunale del riesame ha

innanzitutto escluso che sussista analogia tra la posizione processuale
dell’odierno ricorrente e quella del coindagato Scuto scrutinata dalla Corte di
cassazione nella sentenza richiamata, ciò che si ricaverebbe agevolmente dalla
lettura del provvedimento. La contestazione di tale conclusione fatta in ricorso è
del tutto generica sicché sul punto lo stesso è evidentemente inammissibile.

2. In secondo luogo, il provvedimento impugnato richiama – condividendola
– la motivazione dell’ordinanza resa dal primo giudice circa la permanenza delle
esigenze cautelari, osservando soltanto che le stesse sarebbero desumibili dalle

modalità esecutive del reato e dalla personalità del prevenuto, definito
nell’ordinanza applicativa di misura un «grossista nel settore del traffico della

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subordinata di sostituzione della stessa con gli arresti domiciliari.

marijuana». Il pericolo di reiterazione della condotta criminosa è stato dunque
ritenuto attuale e concreto e non altrimenti tutelabile se non con un titolo
custodiale in base alle motivazioni addotte dal primo giudice.

2.1. Al proposito, va premesso che in tema di misure cautelari, l’obbligo di
motivazione può ritenersi adempiuto qualora l’ordinanza del tribunale della
libertà richiami

per relationem,

nell’ambito di una valutazione complessiva

destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni
contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni

nell’ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione per relationem
fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez. 6, n. 566 del
29/10/2015, Nappello, Rv. 265765).

2.2. Queste condizioni, nel caso di specie, non possono in alcun modo
ritenersi soddisfatte.
Ed invero, nell’ordinanza Trib. Catania del 15 marzo 2017 si legge che, sin
dal 18 luglio 2016 – allorquando fu revocava la misura cautelare originariamente
applicata nei confronti dell’odierno ricorrente per il reato di cui al capo t)
dell’imputazione – le esigenze cautelari che avevano indotto all’applicazione della
misura dovevano ritenersi grandemente scemate. In base a detta
considerazione, il Tribunale ha dunque ritenuto che il rischio che il Tetto potesse
commettere delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, «ancorché
concreto, non può certamente definirsi attuale, come richiesto dalla rinnovata
formulazione dell’art. 274 lett. c), c.p.p.», con la conseguenza che «le esigenze
cautelari sussistenti al momento dell’adozione della misura in carcere si sono
certamente affievolite» e poteva ritenersi sufficiente la misura degli arresti
domiciliari in luogo della custodia carceraria.
Detta valutazione – richiamata, come detto, dall’ordinanza impugnata – è
manifestamente illogica e certamente errata, posto che per applicare, e
mantenere, una misura cautelare personale di qualsivoglia natura, il pericolo di
reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve
essere non solo concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipotetici – ma
anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla
continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia
sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui
si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita (Sez. 5, n. 33004
del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). E’ quindi onere del giudice motivare sulle
ragioni per cui ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l’applicazione od il

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difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto

mantenimento di una misura (Sez. 3, n. 12921 del 17/02/2016, Mazzilli, Rv.
266425).
L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale
del riesame di Catania per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del
riesame di Catania.

Così deciso il 30/01/2018.

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