Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3710 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3710 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Cai Jinjun n. in Cina il 09/07/1960;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze in data 31/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore di fiducia Avv. R. Vergati, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio e in via subordinata per l’annullamento senza rinvio
per prescrizione;

RITENUTO IN FATI-0

1. La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Firenze di condanna di Cai Jinjun per i reati di cui agli articoli 517 c.p. (capi a)
e b) dell’imputazione) per avere posto in vendita accessori di abbigliamento ed
articoli di pelletteria prodotti ed importati dalla Repubblica popolare cinese
riportanti nomi, marchi o segni distintivi nazionali atti ad indurre in inganno il

Data Udienza: 19/12/2013

compratore su origine, provenienza e qualità del prodotto e 11, comma 1, del
d.lgs. n. 171 del 1991 (capo c) dell’imputazione) per avere detenuto per la
vendita 200 pupazzi di peluche privi della prevista marcatura CE, ha ridotto la
pena irrogata a quello di euro 6.000 di multa.

2. Ha proposto ricorso l’imputato; con un primo motivo lamenta la violazione

atti, a cominciare dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari, non sono
mai stati tradotti nella lingua nota all’imputato, non parlando questi la lingua
italiana; conseguentemente detta nullità si è riverberata anche sulla conseguente
richiesta di rinvio a giudizio.
Con un secondo motivo lamenta che al momento del sequestro della merce non
è stato rinvenuto egli in loco ma unicamente il proprio figlio, venendo quindi
pronunciata condanna sulla base di semplici supposizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Infatti, premesso che l’omessa traduzione dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari in una lingua nota all’indagato, che non comprenda la lingua
italiana, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio (da ultimo,
Sez. U., n. 39298 del 26/09/2006, Cieslinsky e altri, Rv. 234835), va osservato
che nella specie detta nullità, mai sollevata in precedenza, è stata eccepita solo
con il presente ricorso, essendo quindi, a prescindere dalla sua fondatezza o
meno, stata comunque sanata ex art. 180 c.p.p.

4. Quanto al secondo motivo, va anzitutto rilevato che la Corte territoriale ha
desunto in via logica la attribuibilità a Cai Jinjiun delle condotte illecite dal fatto
che la merce era detenuta presso la ditta intestata all’imputato, qualificatosi del
resto quale amministratore unico della stessa aggiungendo che fu lo stesso
imputato a fornire, anzi, ai verbalizzanti i documenti di provenienza della merce
stessa, con conseguente incensurabilità di tale motivazione.
Va tuttavia osservato, ex artt. 129 e 609 c.p.p., che, con riguardo al reato
contestato al capo c), l’immissione in commercio, la vendita o la distribuzione al
pubblico, a titolo gratuito od oneroso, di giocattoli privi del marchio CE, prevista
come reato dall’art. 11 del d. Igs. 27 settembre 1991, n. 313, integra, a far data
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dell’art. 24 Cost. per omessa traduzione degli atti processuali; in particolare detti

dal 20 luglio 2011, l’illecito amministrativo di cui all’art. 31, commi 4 e 7, del
d.lgs. 11 aprile 2011, n. 54, attuativo della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza
dei giocattoli (tra le tante, Sez. 3, n. 1400 del 15/12/2011, Zhang, Rv. 251646),
sicché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente all’addebito sub c) per non essere il fatto più previsto dalla legge

(ovvero gli unici consenti a questa Corte in base all’art. 620 lett. I. c.p.p.), dalla
pena complessivamente irrogata per tutti e tre i reati contestati quella relativa al
reato depenalizzato (essendo l’aumento per la continuazione stato
indistintamente operato per i due reati satelliti unitariamente considerati), la
sentenza va altresì annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della
pena.
Non deve invece effettuarsi alcuna trasmissione degli atti all’autorità
amministrativa. Il nuovo testo degli artt. 31 e 34 del d.lgs. n. 54 del 2011
dedicati alla disciplina transitoria, nulla dispone in ordine alla disciplina
sanzionatoria applicabile ai fatti commessi anteriormente ed in precedenza
configurati quali illeciti penali; ne consegue la necessità di fare applicazione del
principio già affermato da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui in caso di
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto
previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice
non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a
sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non
preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24
novembre 1981, n. 689, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa
depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione (Sez. U. n. 25457
del 29/03/2012, Campagna Rudie, Rv. 252694). Va dunque escluso, nella
specie, ogni obbligo in tal senso.
Va infine precisato che i delitti contestati sub a) e b) non sono ancora, alla data
odierna, prescritti; infatti, secondo quanto già affermato da questa Corte, il
decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui
si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero
del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la
previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno corrispondente a
quello in cui e iniziata la decorrenza calcolata secondo il calendario comune (cfr.,
Sez. 6, n. 4698 del 16/03/1998, Carpinteri, Rv. 211066; Sez. 4, n. 8083 del
20/09/1982, Magro, Rv. 155126). Nella specie, decorrendo il termine di
prescrizione dal 20/06/2006 (la data di consumazione dei reati è infatti quella del
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come reato; non essendo inoltre possibile defalcare, in termini automatici

19/06/2006), lo stesso, pari ad anni sette e mesi sei in forza delle interruzioni
verificatesi, va a maturare il 20/12/2013.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all’art. 11,

dalla legge come reato e con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di
Firenze per la determinazione della pena. Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013

Il Presidente

comma 1, del d. Igs. n. 313 del 1991 (capo c) perché il fatto non è più previsto

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