Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 371 del 17/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 371 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOLU PASQUALE N. IL 15/11/1982
avverso la sentenza n. 384/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 17/09/2013
,
-A
OSSERVA
Tolu Pasquale ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Cagliari- Sez Dist. di Sassari , in data 20-11-12 , che ha confermato la
pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di
cui all’art 378 cp .
Il ricorrente deduce vizio di motivazione poiché il Tolu ha soltanto negato di aver
del Curreli. Nessuno ha mai contraddetto il Tolu in questa versione , tanto più che le
domande rivoltegli dai Carabinieri erano assai generiche onde non vi è stata alcuna
menzogna favoreggiatrice.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha
evidenziato come la versione fornita da Deroma sia chiara, circostanziata,
riscontrata dai certificati medici in atti e dunque pienamente attendibile mentre è
mendace la versione sostenuta dall’imputato, insanabilmente contrastante con
quella della vittima e intrinsecamente inverosimile. D’altronde il Tolu era ben
consapevole della condotta criminosa posta in essere dall’amico, Ivan Curreli ,
perchè aveva assistito a entrambe le aggressioni ,intervenendo anche in ambedue le
circostanze per porre fine ai pestaggi.Dalle cadenze motivazionali della sentenza
d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una
disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo
censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
assistito, davanti al bar “Mele “, ad un pestaggio in danno del Deroma , ad opera
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
PQM
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 17-9-13 .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle