Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37091 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37091 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ennaoui Abdelkarim, nato in Marocco il 01/05/1985,

avverso la sentenza del 24/06/2014 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Ennaoui Abdelkarim ricorre per l’annullamento della sentenza del
24/06/2014 resa, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Brescia che gli ha applicato, su sua richiesta, la pena di tre anni e due mesi di reclusione ed € 4.500,00 di multa per il

Data Udienza: 19/05/2015

reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 1-bis (rectius, comma 4), 80,
cpv., d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché, in concorso con altra persona, aveva
illecitamente detenuto, a fine di cessione a terzi, kg. 61,2815 di sostanza stupefacente del tipo hashish; fatto commesso in Brescia il 24/02/2014.
1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., inosservanza della legge penale perché – deduce – il Giudice non ha ritenuto di escludere la circostanza aggravante benché vi fosse la prova che egli fosse

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per
motivi non consentiti.

3.Ricorda la Corte che, secondo un principio consolidato, «facendo richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di
contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera
l’accusa dall’onere della prova; la sentenza che accoglie la detta richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, e pertanto l’accertamento della responsabilità non va espressamente
motivato, così come l’affermazione di responsabilità non va espressamente dichiarata» (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto). Ne consegue che
«la motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti a
norma dell’art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto all’accertamento: 1)
della sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di una determinata
pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3) della congruità
della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; 4)
della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia
della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio. Negativa
quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto,
mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle
ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non
ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice
enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica
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all’oscuro dell’ingente quantitativo di sostanza traportata.

richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..» (Sez. U, Di Benedetto,
cit.).
3.1.Unico dovere indeclinabile del giudice resta quello di «esaminare, prima della verifica dell’osservanza dei limiti di legittimità della proposta di pena
concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l’eventuale esistenza di
una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell’imputato e creando un impedimento assoluto all’applicazione della

zione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l’obiettiva esistenza di una
causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti
e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni» (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina).
3.2.La natura “negoziale” dell’accordo, una volta correttamente ratificato dal
giudice nei termini sopra indicati, inibisce alla parte di proporre ricorso per motivi
concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale
(Sez. 3, n. 18735, del 27/03/2001, Ciliberti; m. 219852; Sez. 3, n. 10286 del
13/02/2013, Matteliano) e limita la la possibilità di ricorrere per cassazione in
ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai soli casi di errore manifesto, ossia
ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; e comunque, anche in questo caso, la
verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma secondo,
cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692
del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). La natura negoziale dell’accordo, inoltre, richiede che l’imputato abbia interesse ad impugnarlo anche se sotto il profilo della qualificazione
giuridica (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri).
3.3.Le censure sollevate dal ricorrente non sono perciò ammissibili sia perché pretendono di contestare la sussistenza (soggettiva) dell’aggravante di cui
all’art. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990 attingendo direttamente al materiale probatorio, sia perché puntano a rimettere in discussione la validità stessa del consenso negoziale liberamente prestato.
3.4.Peraltro, il Giudice, con motivazione ampia ed articolata che va ben oltre
la mera presa d’atto dell’assenza di alcune delle ipotesi previste dall’art. 129,
cod. proc. pen., indica con chiarezza gli atti di indagine elementi in base ai quali
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sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti. Tale opera-

ha ritenuto di poter ratificare l’accordo, ivi compresa la sussistenza oggettiva
della circostanza aggravante in questione e la sua attribuibilità soggettiva al ricorrente. Questi, per converso, omette del tutto di indicare quali, tra gli atti che
il giudice ha affermato di aver espressamente esaminato prima di ratificare
l’accordo, dimostrino in modo palese la mancanza di tale consapevolezza o quali
ulteriori specifici indicatori dell’evidenza di tale inconsapevolezza siano stati negletti.

proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitatívamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.

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