Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37090 del 05/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 37090 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

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sul ricorso proposto da:
ESPINOZA MATAMALA MICHEL ANTONIO N. IL 12/04/1984
avverso l’ordinanza n. 57/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1

1-

17

A
(7 i

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/09/2013

1. Espinoza Matamala Michel Antonio ricorre per cassazione avverso l’ordinanza
emessa , in data 26-7-13 , dalla Corte d’appello di Milano, che ha prorogato di
giorni 30 il termine di cui all’ art 17 co 2 I. 69/05.
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, inosservanza degli artt 6 co 5 e 6, 16 cc
1 e 17 co 2 I. 69/05 e mancanza di motivazione in merito alla sussistenza delle
cause di forza maggiore richieste da quest’ultima norma , che non possono
essere riconnesse alla necessità di acquisire ulteriore documentazione in merito
alle fonti di prova inerenti specificamente all’imputato. Questa documentazione
è stata infatti richiesta infruttuosamente dalla Corte d’appello il 7-6-13 e il 12-713 , ragion per cui all’udienza del 26 luglio 2013 il termine di giorni 30, previsto
dall’art 16 co 1 I. 69/05, era scaduto onde non poteva procedersi ad ulteriori
proroghe.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il provvedimento emesso dalla Corte d’appello è inoppugnabile. Nessuna norma
prevede infatti, nell’ottica delineata dall’art 568 cpp, applicabile alla materia in
disamina in forza del disposto dell’art 39 co 11. 69/05, la ricorribilità per
cassazione né alcun altro mezzo d’impugnazione avverso l’ordinanza in disamina
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 5-9-13 .

RITENUTO IN FATTO

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