Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3709 del 21/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3709 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
nei confronti di:
Coppola Pasquale, nato a Giugliano in Campania il 05/08/1962;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame dei
provvedimenti sulla libertà personale, del 12/10/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata sia
annullata con rinvio;
uditi per l’imputato l’Avv. Emanuele Coppola e l’Avv. Ettore Stravino, che hanno
concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21.4.2011 il G.I.P. del Tribunale di Napoli dispose la
custodia in carcere di Coppola Pasquale indagato per il reato di cui all’art. 416
bis cod. pen.

2. Con sentenza 3.3.2015 Coppola Pasquale fu condannato dal Tribunale di
Napoli alla pena di anni 12 di reclusione per concorso esterno in associazione
mafiosa (Clan Mallardo).

Data Udienza: 21/01/2016

3. Con ordinanza 7.7.2015 il Tribunale di Napoli rigettò la richiesta di revoca
o modifica della misura cautelare avanzata da Coppola Pasquale.

4.

L’imputato propose appello e il Tribunale di Napoli, con ordinanza

12.10.2015 sostituì alla custodia in carcere gli arresti domiciliari.

5. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli deducendo:

che fossero affievolite le esigenze cautelari non essendo sopravvenuti
nuovi elementi che deponessero in tal senso;
2.

violazione della legge processuale e vizio di motivazione, essendosi il
Tribunale in sede di appello sostituito al giudice della cognizione,
richiamando giurisprudenza di questa Corte (fra cui n. 6825/1998);

3.

violazione di legge avendo il Tribunale ritenuto che Coppola Pasquale
avesse avuto legami solo con D’Alterio Giuseppe, mentre lo stesso era
stato condannato per concorso esterno con il clan Mallardo, come emerge
dalla sentenza di primo grado;

4.

vizio di motivazione essendo la stessa apparente non essendo la
motivazione predetta agganciata a specifiche risultanze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Questa Sezione ha ritenuto (ed il Collegio condivide l’assunto) che, in

tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di
sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una
valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze
investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al
contributo delrextraneus” alla vita della consorteria, tenendo conto in questa
prospettiva dell’attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi
comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del
vincolo, peraltro in tesi già insussistente. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32004 del
17/06/2015 dep. 22/07/2015 Rv. 264209. Conf. sent. n. 32003 del 2015 e
32005 del 2015, non mass.).

3.

Nel caso in esame il Tribunale ha ribadito la persistenza delle esigenze

cautelari, ritenendole, però, affievolite in considerazione del tempo trascorso dai
fatti del lungo periodo di custodia sofferta, nonché della personalità del Coppola,
2

1. violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. in quanto manca del tutto la prova

soggetto incensurato. La motivazione del Tribunale, per quanto sintetica, non
può essere considerata meramente apparente e non presenta vizi di illogicità
manifesta. Pertanto non risulta scalfita dalle critiche sollevate dal P.M. ricorrente.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Così deciso il 21/01/2016.

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