Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3709 del 19/12/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3709 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PEDANA IOLANDA N. IL 11/09/1959
D’ALESSANDRO GIUSEPPE N. IL 30/06/1980
tik ‘ 5 H. C •
avverso la sentenza n. 1232/2009 TRI-AgEZ.DIST. di AVERSA, del
11/09/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F -441,–4.m….0
che ha concluso per h.
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 19/12/2013
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa,
con sentenza dell’11/11/2009, dichiarava Iolanda Rosa Pedana e
Giuseppe D’Alessandro responsabili di violazione delle normative sulle
edificazioni in cemento armato e antisismica e li condannava alla pena di
La difesa degli imputati avanzava appello avverso detta pronuncia, che la
Corte di Appello di Napoli, qualificato l’atto di gravame quale ricorso per
cassazione, ex art. 568 co. 5, cod.proc.pen., ha trasmesso a questa Corte.
Con i motivi di annullamento i ricorrenti eccepiscono la nullità della
sentenza, perché mancante del numero progressivo che la cancelleria è
tenuta ad assegnare al provvedimento all’atto del deposito dello stesso;
l’insussistenza dei reati contestati, che, in ogni caso, risultano
ampiamente prescritti; nonchè l’ingiustificato diniego delle attenuanti
generiche e l’eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, in via preliminare, rilevato che l’atto di appello risulta sottoscritto dal
solo difensore di fiducia degli imputati, avv. Pierantimo Verrone, il quale
non è abilitato ad esercitare il patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori,
per cui il ricorso, così come qualificato l’originario gravame, va ritenuto
inammissibile ex art. 613 cod.proc.pen. ( ex multis Cass. 28/9/2004, n.
38293 ); né il successivo mandato a difendere, conferito dai prevenuti, in
data 26/9/2013, all’avv. Raffaele Russo, patrocinante in cassazione, può
determinare un effetto sanante del vizio genetico evidenziato.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la
Pedana e il D’Alessandro abbiano proposto il ricorso senza versare in
colpe nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, a
norma dell’art. 616 cod.proc.pen., devono, altresì, essere condannati al
euro 400,00 di ammenda ciascuno.
versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende,
equitativamente fissata in euro 1.000,00 ciascuno.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di
delle Ammende.
Così deciso in Roma il 19/12/2013.
essi al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa