Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37089 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37089 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Badami Annalisa, nata a Palermo il 25/04/1984,

avverso l’ordinanza del 08/10/2014 del Tribunale di riesame di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Vito

D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l’avv. Giuseppe Claudio Costa, che ha

concluso per

l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sig.ra Annalisa Badami ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del
Tribunale di Palermo del 08/10/2014 che, in accoglimento dell’appello del
Pubblico Ministero, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo
di presentazione alla polizia giudiziaria perché gravemente indiziata del reato di
cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver posto in

Data Udienza: 19/05/2015

essere, tra 1’8 dicembre 2011 ed il 06/04/2012, varie condotte di detenzione, a
fine di cessione a terzi, e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e
cocaina. Si imputano (provvisoriamente) alla ricorrente tre condotte poste in
essere il 08/12/2011 (detenzione e trasporto, in concorso con Cacioppo Angelo,
di 20 grammi di cocaina; fatto rubricato al capo 27), il 30/03/2012 (cessione, in
concorso con Cacioppo Angelo, di imprecisati quantitativi di hashish a favore di
tal Daniele Canale; fatto rubricato al capo 132), tra il 04/04/2012 ed il
06/04/2012 (detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish nella propria
abitazione; fatto rubricato al capo 137)

proc. pen., la nullità dell’ordinanza per errata applicazione degli artt. 273 e 274,
cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in
relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze
cautelari. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, deduce la possibile lettura
alternativa, delle conversazioni intercettate e che non si possa in ogni caso
escludere che gli incontri finalizzati all’ipotizzata cessione della sostanza non
siano andati a buon fine. Quanto alle esigenze cautelari lamenta la genericità
della motivazione in considerazione del lasso di tempo intercorso dai fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato per quanto di ragione.

3.11 primo motivo è assolutamente generico e comunque manifestamente
infondato.
3.1.11 Tribunale del riesame, affermata l’esistenza di una fiorente attività di
spaccio di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina) gestita da Cacioppo Angelo,
fidanzato della odierna ricorrente (incinta di lui di otto mesi nel dicembre 2011 e
perciò chiamata “moglie” nel corso delle conversazioni intercettate), indicati i
sequestri che comprovano tale attività, analizza le singole conversazioni
intercorse tra la ricorrente e Angelo Cacioppo e tra questi ad altri coindagati dalle
quali risulta che il Cacioppo e la ricorrente avevano recuperato (materialmente la
donna) e trasportato 20 grammi di cocaina di cui i coindagati Marino Rosario e
Domenico Sancimino (che la stavano trasportando per conto del Cacioppo) si
erano disfatti nel timore di un controllo delle Forze dell’Ordine (capo 27); si
erano recati a casa del Canale per consegnargli “un pezzo di fumo” (capo 132 consegna riscontrata dai movimenti della coppia rilevata dai sistemi satellitari);
che il Cacioppo aveva chiesto o ottenuto dalla fidanzata di poter custodire in casa
di quest’ultima “un pezzettino di fumo” in attesa di consegnarlo al Canale.

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1.1. Con due motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod.

3.2.Costituisce principio consolidato che quando il G.i.p., come nel caso di
specie, rigetti la richiesta di misura cautelare per la sola insussistenza delle
esigenze cautelari il profilo relativo alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza
deve essere doverosamente valutato dal giudice di appello cui il P.M. abbia fatto
ricorso in applicazione dell’art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1835 del
12/05/1995, Rv. 202979; Sez. 4, n. 1153 del 19/04/1996, Rv. 205237; Sez. 2,
n. 1243 del 13/02/1997, Rv. 207556),
3.3. A tal fine il Tribunale deve prendere in considerazione tutti gli elementi
di cui all’art. 292, cod. proc. pen., e pertanto deve motivare adeguatamente

non aveva alcun interesse a dolersi, essendo stata comunque disattesa, nei suoi
confronti, la richiesta di applicazione della misura cautelare (cfr., sul punto, Sez.
5, n. 3089 del 24/06/1999, Rv. 214476, con successive pronunce conformi).
3.4.Nel caso in esame il Tribunale, come visto, assolve ampiamente al
proprio onere motivazionale in tema di gravità indiziaria, richiamano
espressamente i capi di imputazione contestati alla ricorrente, indicando le
conversazioni che ad essi specificamente si riferiscono ed il contesto in cui tali
vicende si calano.
3.5.La ricorrente non contesta affatto la ricostruzione dei fatti così come
operata dal Tribunale nelle sue premesse generali, né il travisamento delle
conversazioni, limitandosi a ipotizzarne letture alternative e scenari
astrattamente diversi.
3.6.Ne deriva la genericità e la manifesta infondatezza del ricorso “in parte
qua”.

4.Quanto alle esigenze cautelari special-preventive, il Tribunale ne ha
desunto la sussistenza dalla stabile collaborazione prestata a favore del Cacioppo
in ordine ai plurimi episodi di detenzione di sostanza stupefacente destinata alla
redístribuzione al consumo e dalle modalità organizzative della catena
distributiva imbastita da questi.
4.1.La ricorrente eccepisce la genericità della motivazione che non ha
considerato il tempo trascorso dai fatti e la sua condizione di persona
incensurata.
4.2.11 rilievo è fondato.
4.3.Questa Corte ha già affermato che il riferimento in ordine al “tempo
trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art. 292, comma secondo, lett.
c), cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione
della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra
tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore

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anche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, questione della quale l’indagato

distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze
cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377).
4.4.Ne consegue che il maggior tempo trascorso dal fatto scolpisce con più
rigore la già necessaria concretezza e specificità degli elementi che innervano il
giudizio di persistente sussistenza delle esigenze cautelari (nel caso in esame,
special-preventive).
4.5.A tal fine era necessario indicare gli elementi concreti sulla base dei
quali è possibile affermare che la ricorrente, verificandosene l’occasione, potrà
commettere reati della stessa specie (Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv.

25214 del 03/06/2009, Pallucchini, Rv. 244829; Sez. 4, n. 18851 del
10/04/2012, Schettino, Rv. 253864; Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali,
Rv. 255857).
4.6.Non assolve a tale scopo una motivazione che trascura totalmente, a fini
cautelari, la distanza temporale dai fatti.
4.7.Ne consegue che l’ordinanza impugnata si mostra generica sul punto e
deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo il quale, in sede di nuovo
esame, dovrà necessariamente tener conto delle modifiche nel frattempo
introdotte dall’art. 2, legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha previsto anche il
requisito della attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen..
4.8.0ccorre a tal fine considerare che, secondo l’indirizzo precedente le
modifiche introdotte all’art. 292, cod. proc. pen., dall’art. 9, comma 1, legge 8
agosto 1995, n. 332, il requisito della “concretezza” del pericolo specifico di
commissione di ulteriori reati della stessa specie non si identificava con quello
della “attualità” del pericolo stesso, derivante, cioè, dall’esistenza di occasioni
per la commissione di nuovi reati: “concretezza” del pericolo non equivaleva (e
non equivale) alla sua “attualità”. Il pericolo di ricaduta nel reato poteva ritenersi
concreto (e dunque sussistente) preconizzando che la persona sottoposta alle
indagini o imputata, verificandosene l’occasione, avrebbe commesso i delitti
contemplati dall’art. 274, lett. c), cod. proc. peti. (Sez. 1, n. 4534 del
05/11/1992, Rv. 192651).
4.9.Tale indirizzo è rimasto fermo anche in epoca successiva alla legge n.
332 del 1995 (Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv. 227227; Sez. 3, n. 26833
del 26/03/2004, Torsello, Rv. 229911; Sez. 1, n. 25214 del 03/06/2009,
Pallucchini, Rv. 244829; Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv.
253864; Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857).
4.10.Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che la
modifica dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., abbia inteso attribuire al concetto

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227227; Sez. 3, n. 26833 del 26/03/2004, Torsello, Rv. 229911; Sez. 1, n.

4.11.Ne consegue che per ritenere “attuale” il pericolo “concreto” di
reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta
alle indagini/imputata, presentandosene l’occasione, sicuramente (o con elevato
grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati
indicati dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la
certezza o comunque l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si
verificherà. Ne consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul
seguente schema logico: “se si presenta l’occasione sicuramente, o molto

seguire la diversa, seguente impostazione: “siccome è certo o comunque
altamente probabile che si presenterà l’occasione del delitto, altrettanto
certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta
alle indagini/imputata tornerà a delinquere”.
4.122ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di
Palermo che nel riesaminare le esigenze cautelari si atterrà al principio di diritto
sopra indicato.
4.13.Nel resto il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo
limitatamente alle esigenze cautelari.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso il 19/05/2015

probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto”, ma dovrà

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