Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37088 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37088 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Neri Aristide, nato a Palermo il 25/07/1979,

avverso l’ordinanza del 08/10/2014 del Tribunale di riesame di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Giuseppe Claudio Costa che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Aristide Neri ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale
di Palermo del 08/10/2014 che, in parziale accoglimento dell’appello del Pubblico
Ministero, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria perché gravemente indiziato del reato di cui
agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver

Data Udienza: 19/05/2015

detenuto e ceduto, il 10 ed il 15 febbraio 2012, a Galletti Antonio e Cacioppo
Angelo, sostanza stupefacente del tipo cocaina.
1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., la nullità dell’ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle
esigenze cautelari e deduce, al riguardo, che a fronte dell’ordinanza del G.i.p.
che, con motivazione ampia ed articolata, aveva respinto la richiesta del Pubblico
Ministero per l’assenza di esigenze cautelari, il Tribunale del riesame si è limitato

personalità negativa, benché privo di precedenti penali, come lo stesso Tribunale
non ha mancato di riconoscere, ha evidenziato. Sul piano della gravità indiziaria
eccepisce che non si può escludere, come lo stesso G.i.p. aveva affermato, che
altro potesse essere l’oggetto delle conversazioni telefoniche intercettate .
1.2.Con memoria difensiva depositata il 18/05/2015 il ricorrente ha
ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive insistendo per l’accoglimento del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato per quanto di ragione.

3.11 primo motivo è assolutamente generico e comunque manifestamente
infondato.
3.1.11 Tribunale del riesame effettua una ragionata e convincente analisi
delle conversazioni telefoniche intercorse tra il Cacioppo ed il Galletti, finalizzate
a garantire la fornitura della cocaina chiesta da quest’ultimo (in astinenza da
dieci giorni) al Cacioppo e da questi procurata tramite il Neri, nonché
dell’ulteriore conversazione intercorsa tra il Cacioppo ed un’altra coindagata, tal
Annalisa Badami, nel corso della quale il primo espressamente affermava di
avere un debito di 250 euro nei confronti del Neri per la cessione dei 10 grammi
di cocaina, e dell’ulteriore conversazione intercorsa con Passantino Giuseppe
Giusto nel corso della quale il Cacioppo si riferiva in modo chiaro a debiti
contratti con il Neri per forniture di cocaina.
3.2.Le doglianze sollevate dal ricorrente sono sul punto decisamente deboli
e generiche e si limitano a ipotizzare impossibili letture alternative di un
materiale probatorio sin troppo chiaro quantomeno nella sua portata gravemente
indiziaria.
3.3.Ne deriva la genericità e la manifesta infondatezza del ricorso “in parte
qua”.

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ad affermarne la sussistenza sul generico, quanto infondato, rilievo della sua

4.Ben altro fondamento hanno le censure relative alla affermata sussistenza
delle esigenze cautelari special-preventive che il Tribunale ha desunto dalle
ripetute modalità della condotta, sintomatiche della sua non occasionalità,
nonostante l’assenza di precedenti.
4.1.11 ricorrente eccepisce la genericità della motivazione che, peraltro, non
affronta in alcun modo la questione relativa alla distanza temporale dai fatti del
provvedimento assunto.
4.2.11 rilievo è fondato.

trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art. 292, comma secondo, lett.
c), cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione
della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra
tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore
distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze
cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377).
4.4.Ne consegue che il maggior tempo trascorso dal fatto scolpisce con più
rigore la già necessaria concretezza e specificità degli elementi che innervano il
giudizio di persistente sussistenza delle esigenze cautelari (nel caso in esame,
special-preventive).
4.5.A tal fine era necessario indicare gli elementi concreti sulla base dei
quali è possibile affermare che l’imputato, verificandosene l’occasione, potrà
commettere reati della stessa specie (Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv.
227227; Sez. 3, n. 26833 del 26/03/2004, Torsello, Rv. 229911; Sez. 1, n.
25214 del 03/06/2009, Pallucchini, Rv. 244829; Sez. 4, n. 18851 del
10/04/2012, Schettino, Rv. 253864; Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali,
Rv. 255857).
4.6.La motivazione dell’ordinanza impugnata si mostra totalmente carente e
generica sul punto sicché la stessa deve essere annullata con rinvio al Tribunale
di Palermo il quale, in sede di nuovo esame, dovrà necessariamente tener conto
delle modifiche nel frattempo introdotte dall’art. 2, legge 16 aprile 2015, n. 47
che ha previsto anche il requisito della attualità delle esigenze cautelari di cui
all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
4.7.0ccorre a tal fine considerare che, secondo l’indirizzo precedente le
modifiche introdotte all’art. 292, cod. proc. pen., dall’art. 9, comma 1, legge 8
agosto 1995, n. 332, il requisito della “concretezza” del pericolo specifico di
commissione di ulteriori reati della stessa specie non si identificava con quello
della “attualità” del pericolo stesso, derivante, cioè, dall’esistenza di occasioni
per la commissione di nuovi reati: “concretezza” del pericolo non equivaleva (e
non equivale) alla sua “attualità”. Il pericolo di ricaduta nel reato poteva ritenersi
concreto (e dunque sussistente) preconizzando che la persona sottoposta alle

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4.3.Questa Corte ha già affermato che il riferimento in ordine al “tempo

indagini o imputata, verificandosene l’occasione, avrebbe commesso i delitti
contemplati dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4534 del
05/11/1992, Rv. 192651).
4.8.Tale indirizzo è rimasto fermo anche in epoca successiva alla legge n.
332 del 1995 (Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv. 227227; Sez. 3, n. 26833
del 26/03/2004, Torsello, Rv. 229911; Sez. 1, n. 25214 del 03/06/2009,
Pallucchini, Rv. 244829; Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv.
253864; Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857).

modifica dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., abbia inteso attribuire al concetto
di “attualità” il significato che gli è stato stato sin qui attribuito da questa Corte,
anche se per escluderne la rilevanza a fini prognostici.
4.10.Ne consegue che per ritenere “attuale” il pericolo “concreto” di
reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta
alle indagini/imputata, presentandosene l’occasione, sicuramente (o con elevato
grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati
indicati dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la
certezza o comunque l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si
verificherà. Ne consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul
seguente schema logico: “se si presenta l’occasione sicuramente, o molto
probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto”, ma dovrà
seguire la diversa, seguente impostazione: “siccome è certo o comunque
altamente probabile che si presenterà l’occasione del delitto, altrettanto
certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta
alle indagini/imputata tornerà a delinquere”.
4.11.L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di
Palermo che nel riesaminare le esigenze cautelari si atterrà al principio di diritto
sopra indicato.
4.12.Nel resto il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo
limitatamente alle esigenze cautelari.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso il 19/05/2015

4.9.Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che la

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