Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37088 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37088 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
LEONI ALESSANDRO nato il 16/06/1963 a FORLI’

avverso la sentenza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di
Nardo, che conclude per l’annullamento senza rinvio per i capi b) e C) estinti per
prescrizione e rideterminazione della pena;

Data Udienza: 07/03/2018

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di Alessandro Leoni ha proposto ricorso avverso la sentenza
della Corte di Appello di Bologna del 26 maggio 2017 che ha confermato la
sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì del 13 giugno
2012 con la quale il ricorrente è stato condannato, nel giudizio abbreviato, alla
pena di anni 2 mesi 8 giorni 20 di reclusione ed € 12.200 di multa per il reato ex
art. 73 comma 1 D.p.r. 309/90 e per le contravvenzioni di cui agli artt. 4

Con unico motivo la difesa ha dedotto la mancata declaratoria di estinzione
per prescrizione delle contravvenzioni di cui ai capi b) e c) ed il conseguente errato
calcolo della pena inflitta. Rileva la difesa che le contravvenzioni risultano
commesse in data 31 agosto 2011; che per il combinato disposto degli artt. 99 e
157 cod. pen. non si deve tener conto della recidiva; che il termine massimo di
prescrizione di anni 5 è decorso il 31 agosto 2016. La difesa ha quindi chiesto
l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato. La sentenza della Corte di Appello di Bologna è stata
emessa il 26 maggio 2017, dopo il decorso del termine di 4 anni ex art. 157 cod.
pen. in assenza di altri atti interruttivi, dalla sentenza del giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Forlì emessa il 13 giugno 2012. Dunque le
contravvenzioni contestate si sono estinte per prescrizione il 13 giugno 2016. La
sentenza della Corte di appello va annullata senza rinvio quanto ai reati contestati
sub capo b) e c) della rubrica.

2.

La sentenza impugnata va annullata anche quanto al complessivo

trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Bologna per nuovo giudizio sul punto. Il fatto per cui si procede è stato commesso
prima della sentenza della Corte costituzionale del 12-25 febbraio 2014, n. 32 che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per violazione dell’art. 77, secondo
comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decretilegge – degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come
convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49. Con la
sentenza della Corte Costituzionale sono state rimosse le modifiche apportate con
le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, con ripristino delle pene previste nei commi 1 e 4 dell’art. 73 d.p.r.
309/1990 nel testo anteriore alle modifiche dichiarate incostituzionali.

L.n.110/75 e 699 commi 2 e 3 cod. pen.

La Corte di appello, nonostante l’impugnazione sul capo a) proposta
anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale, non ha tenuto conto della
sentenza n. 32 del 2014; non ha modificato, come avrebbe dovuto per effetto della
dichiarazione di incostituzionalità, la pena inflitta all’imputato per il delitto ex artt.
73 comma 1 d.p.r. 309/1990. La Corte di appello di Bologna, trattandosi di cd.
droghe leggere, avrebbe dovuto rideterminare la pena in base al comma 4.
Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cfr. n. 33040 del
26/02/2015, Rv. 264205, Jazouli) hanno affermato che è illegale la pena

basato, per le droghe leggere, sui limiti edittali dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 come
modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato
successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014 e ciò anche nel caso
in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti
dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006,
rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità. Inoltre, sempre le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che nel giudizio di
cassazione l’illegalità della_ pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità
di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d’ufficio anche in caso
di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo.
2.3. Va pertanto annullata la sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, che andrà parametrato alla diversa, e meno grave,
cornice edittale prevista dall’art. 73, comma 4, d.p.r. 309/1990, procedendo per
altro alla eliminazione degli aumenti per la continuazione per le contravvenzioni
estinte per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati di cui ai capi b)
e c) estinti per prescrizione.
Annulla altresì la sentenza impugnata relativamente al complessivo
trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Bologna per nuovo giudizio sul punto.
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Così deciso il 07/03/2018.

determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia

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