Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37087 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37087 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Marino Rosario, nato a Palermo il 07/10/2014,

avverso l’ordinanza del 07/10/2014 del Tribunale di riesame di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Rosario Marino ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del
Tribunale di Palermo del 07/10/2014 che, in parziale accoglimento dell’appello
del Pubblico Ministero, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare
dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché gravemente indiziato
del reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver posto in
essere, tra il 10 ed il 31 dicembre 2011, varie condotte di acquisto e cessione di
imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente.

Data Udienza: 19/05/2015

1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.
pen., la nullità dell’ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle
esigenze cautelari e deduce, al riguardo, che il Tribunale del riesame si è limitato
a riprendere stralci della richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero
senza procedere ad un’autonoma valutazione degli elementi di gravità indiziaria
ivi indicati (esclusivamente conversazioni telefoniche) già ritenuti contraddittori
dal Giudice per le indagini preliminari. Lamenta inoltre che il Tribunale ha
motivato in modo generico la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato per quanto di ragione.

3.11 primo motivo è assolutamente generico e comunque manifestamente
infondato.
3.1.11 Tribunale del riesame effettua un’articolata premessa sull’esistenza, in
Misilmeri, di un mercato di sostanze stupefacenti di vario tipo (hashish e
cocaina) gestito da Angelo Cacioppo che risultava avere, a tal fine, stabili
rapporti con spacciatori palermitani presso i quali si procurava lo stupefacente
che provvedeva a custodire presso l’abitazione di un suo collaboratore, tal
Passantino, e a consegnare a terzi acquirenti, personalmente o con la
collaborazione di altri indagati (tra questi il Marino).
3.2.L’accusa si alimenta dell’apporto significativo delle intercettazioni
telefoniche ed ambientali nel corso delle quali ad un linguaggio giudicato
convenzionale (fili, bottiglie di olio, caffè, dvd, dvx e altri) e volto a dissimulare il
vero oggetto delle conversazioni, se ne affiancava uno decisamente più esplicito
nel quale si parlava, sopratutto in auto e senza mezzi termini, di fumo, panette,
coca.
3.3.Tanto premesso, l’ordinanza specifica le singole conversazioni intercorse
tra il ricorrente e Angelo Cacioppo dalle quali risulta che quest’ultimo ordinava al
Marino di prelevare lo stupefacente custodito dal Passantino che doveva essere
consegnato ad una donna che ne aveva appena fatto richiesta (capo 13), oppure
di recarsi dal fornitore palermitano per l’acquisto di 20 grammi di cocaina (capo
26), o ancora di farsi dare dal Passantino cd e panettoni da dover consegnare
(capi 45 e 46).
3.4.Costituisce principio consolidato che quando il G.i.p., come nel caso di
specie, rigetti la richiesta di misura cautelare per la sola insussistenza delle

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di inquinamento probatorio attingendo a vacue formule di stile.

esigenze cautelari il profilo relativo alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza
deve essere doverosamente valutato dal giudice di appello cui il P.M. abbia fatto
ricorso in applicazione dell’art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1835 del
12/05/1995, Rv. 202979; Sez. 4, n. 1153 del 19/04/1996, Rv. 205237; Sez. 2,
n. 1243 del 13/02/1997, Rv. 207556).
3.5. A tal fine il Tribunale deve prendere in considerazione tutti gli elementi
di cui all’art. 292, cod. proc. pen., e pertanto deve motivare adeguatamente
anche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, questione della quale l’indagato
non aveva alcun interesse a dolersi, essendo stata comunque disattesa, nei suoi

5, n. 3089 del 24/06/1999, Rv. 214476, con successive pronunce conformi).
3.6.Nel caso in esame il Tribunale, come detto, assolve al proprio onere
motivazionale in tema di gravità indiziaria, richiamano espressamente i capi di
imputazione contestati al ricorrente, indicando le conversazioni che ad essi
specificamente si riferiscono ed il contesto in cui tali vicende si calano.
3.7.11 ricorrente non contesta affatto la ricostruzione dei fatti così come
operata dal Tribunale nelle sue premesse generali, nel ruolo attribuitogli, nel
criterio utilizzato per individuare il reale oggetto delle conversazioni.
3.8.Ne deriva la genericità e la manifesta infondatezza del ricorso “in parte
qua”.

4.Quanto alle esigenze cautelari special-preventive, il Tribunale ne ha
desunto la sussistenza in base alle seguenti considerazioni: a) la tendenziale
stabilità, professionalità e intensità della condotta criminosa, protratta per un
periodo di tempo ragionevolmente più ampio rispetto a quello monitorato con
l’attività di captazione; b) i rapporti con persone sicuramente inserite nel
mercato degli stupefacenti.
4.1.Da tali dati il Tribunale ha tratto ulteriore spunto per affermare la
concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione dei reati, nonostante il tempo
trascorso dai fatti.
4.2.11 ricorrente deduce (inammissibilmente in questa sede) di svolgere
attività lavorativa, contesta inoltre la frequentazione con pregiudicati (altra
censura inammissibile perché di natura fattuale) ed eccepisce la genericità della
motivazione.
4.3.Quest’ultimo rilievo è fondato.
4.4.Questa Corte ha già affermato che il riferimento in ordine al “tempo
trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art. 292, comma secondo, lett.
c), cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione
della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra
tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore
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confronti, la richiesta di applicazione della misura cautelare (cfr., sul punto, Sez.

distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze
cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377).
4.5.Ne consegue che il maggior tempo trascorso dal fatto scolpisce con più
rigore la già necessaria concretezza e specificità degli elementi che innervano il
giudizio di persistente sussistenza delle esigenze cautelari (nel caso in esame,
special-preventive).
4.6.A tal fine era necessario indicare gli elementi concreti sulla base dei
quali è possibile affermare che l’imputato, verificandosene l’occasione, potrà

227227; Sez. 3, n. 26833 del 26/03/2004, Torsello, Rv. 229911; Sez. 1, n.
25214 del 03/06/2009, Pallucchini, Rv. 244829; Sez. 4, n. 18851 del
10/04/2012, Schettino, Rv. 253864; Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali,
Rv. 255857).
4.7.Non assolve a tale scopo una motivazione che, pur affermando la
ragionevole protrazione della condotta oltre il periodo monitorato, trascuri
completamente il fatto (o comunque con esso non si confronti) che da allora il
ricorrente non risulta aver commesso ulteriori reati.
4.8.Ne consegue che l’ordinanza impugnata si mostra generica sul punto e
deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo il quale, in sede di nuovo
esame, dovrà necessariamente tener conto delle modifiche nel frattempo
introdotte dall’art. 2, legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha previsto anche il
requisito della attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen..
4.9.0ccorre a tal fine considerare che, secondo l’indirizzo precedente le
modifiche introdotte all’art. 292, cod. proc. pen., dall’art. 9, comma 1, legge 8
agosto 1995, n. 332, il requisito della “concretezza” del pericolo specifico di
commissione di ulteriori reati della stessa specie non si identificava con quello
della “attualità” del pericolo stesso, derivante, cioè, dall’esistenza di occasioni
per la commissione di nuovi reati: “concretezza” del pericolo non equivaleva (e
non equivale) alla sua “attualità”. Il pericolo di ricaduta nel reato poteva ritenersi
concreto (e dunque sussistente) preconizzando che la persona sottoposta alle
indagini o imputata, verificandosene l’occasione, avrebbe commesso i delitti
contemplati dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4534 del
05/11/1992, Rv. 192651).
4.10.Tale indirizzo è rimasto fermo anche in epoca successiva alla legge n.
332 del 1995 (Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv. 227227; Sez. 3, n. 26833
del 26/03/2004, Torsello, Rv. 229911; Sez. 1, n. 25214 del 03/06/2009,
Pallucchini, Rv. 244829; Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Schettino, Rv.
253864; Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857).

4

commettere reati della stessa specie (Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Rv.

t

4.11.Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che la
modifica dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., abbia inteso attribuire al concetto
di “attualità” il significato che gli è stato stato sin qui attribuito da questa Corte,
anche se per escluderne la rilevanza a fini prognostici.
4.12.Ne consegue che per ritenere “attuale” il pericolo “concreto” di
reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta
alle indagini/imputata, presentandosene l’occasione, sicuramente (o con elevato
grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati

certezza o comunque l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si
verificherà. Ne consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul
seguente schema logico: “se si presenta l’occasione sicuramente, o molto
probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto”, ma dovrà
seguire la diversa, seguente impostazione: “siccome è certo o comunque
altamente probabile che si presenterà l’occasione del delitto, altrettanto
certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta
alle indagini/imputata tornerà a delinquere”.
4.13.L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di
Palermo che nel riesaminare le esigenze cautelari si atterrà al principio di diritto
sopra indicato.
4.14. Nel resto il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo
limitatamente alle esigenze cautelari.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso il 19/05/2015

indicati dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la

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