Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37085 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37085 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
URAS SALVATORE GAVINO, nato ad Ittiri il 19.6.1973

avverso la sentenza in data 3.6.2016 del Tribunale di Sassari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Piero Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 3.6.2016 il Tribunale di Sassari ha dichiarato, per
quanto qui interessa, Salvatore Gavino Uras responsabile del reato di cui all’art.
659 c.p. per aver, durante la costruzione di manufatti abusivi realizzati su
commissione dei proprietari del terreno, cagionato, con l’utilizzo di mezzi pesanti
gommati e cingolati, disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (capo B),
nonché del reato di cui all’art.20 d. Igs. 139/2006 per aver omesso di richiedere
il certificato di prevenzione incendi per due serbatoi contenenti carburante per
autotrazione (capo D), condannandolo alla pena di C 200 di ammenda per il
reato sub B) e di C 300 per il reato sub D).

Data Udienza: 30/01/2018

”.

Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi.
2. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge
riferito all’art.659 c.p., che nessuna valutazione era stata compiuta in ordine al
superamento dei limiti di normale tollerabilità e di un concreto pericolo alla
quiete pubblica delle emissioni sonore provenienti dai cingolati utilizzati
dall’imputato durante l’esecuzione dei lavori edili commissionatigli per la
movimentazione del terreno, avendo la sentenza basato la sua colpevolezza sulle

solo quest’ultimo, unico firmatario dell’esposto nei sui confronti, senza che nulla
di anormale fosse stato mai segnalato dagli abitanti della zona alle autorità
competenti, avesse lamentato di non poter sentire la televisione né parlare con
la moglie, non poteva valere ad integrare la potenzialità diffusiva dei rumori, né
a configurare il reato contestatogli, dovendo per contro sussistere o una
violazione delle prescrizioni che regolano i mestieri rumorosi o il superamento
delle normali modalità di esercizio dell’attività.
3. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, il
travisamento della prova riferito al reato afferente alla certificazione della
prevenzione incendi, avendo l’imputato espressamente dichiarato che i due
serbatoi erano vuoti al momento del controllo e che erano stati solo
temporaneamente collocati presso la sede della sua azienda, sena che il
Tribunale avesse in alcun modo valutato le suddette affermazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo risulta fondato per quanto di ragione.
Il reato di cui all’art.659, comma 1 cod.pen. si configura secondo l’univoca
interpretazione di questa Corte come reato di pericolo presunto, occorrendo ai
fini del perfezionamento della fattispecie criminosa che le emissioni sonore siano
potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero
indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità,
indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare (cfr. Sez. 1,
n. 7748, 28 febbraio 2012; Sez. 1, n. 44905, 2 dicembre 2011, Sez. 1, n. 246, 7
gennaio 2008; Sez. 1, n. 40393, 14 ottobre 2004; Sez. 3, n. 27366, 6 luglio
2001; Sez. 1, n. 1284, 13 febbraio 1997; Sez. 1, n. 12418, 17 dicembre 1994).
Essendo invero l’interesse tutelato dal legislatore quello della pubblica quiete, la
quale implica di per sé l’assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, è
necessario che i rumori abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia
potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione
ricomprendendosi, ovviamente) il novero dei soggetti che si trovino nell’ambiente
2

sole dichiarazioni accusatorie rese dal vicino Cannoni Baingio. La circostanza che

o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la
valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla
sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica (Sez. 3,
n. 3678 del 01/12/2005 – dep. 31/01/2006, Giusti, Rv. 23329001).
Ciò posto, nel caso di specie non si ritiene che il Tribunale sardo, che ha
fondato il giudizio di colpevolezza sulla deposizione del teste Cannoni,
proprietario di un’abitazione limitrofa a quella dell’imputato, secondo il quale i
rumori provenienti dall’impresa confinante erano talmente forti da impedirgli di

sussistenza dei presupposti necessari alla configurabilità della contravvenzione in
esame.
Quantunque non sia necessario che l’accertamento del superamento della
soglia della normale tollerabilità sia effettuato mediante perizia o consulenza
tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla
sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della
pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di
coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori
percepiti, (Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011 – dep. 25/05/2011, Toma, Rv.
25041701), occorre ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del
rumore in relazione al caso concreto: è necessario cioè che il rumore abbia
un’attitudine a propagarsi e a turbare un numero indeterminato di persone, a
prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente
disturbate (Sez. 1, n. 44905 del 11/11/2011 – dep. 02/12/2011, Mistretta, Rv.
251462). Invero, trattandosi di reato di pericolo presunto, è sufficiente che la
condotta dell’agente abbia l’attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla
norma incriminatrice, ovverosia la pubblica quiete, ed è indifferente che la
lesione del bene si sia in concreto verificata. Ne consegue che la contravvenzione
non è configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale
tollerabilità ed in quelli in cui sia oggettivamente impossibile il disturbo di un
numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si
trovano in un luogo contiguo alla sorgente rumorosa: in tale ultima ipotesi il
fatto non assume invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell’ambito
dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile (Sez.
1, n. 246 del 13/12/2007 – dep. 07/01/2008, Guzzi, Rv. 238814; Sez. 1, n.
5714 del 24/04/1996 – dep. 07/06/1996, Scola, Rv. 205274).
Nella fattispecie la propagazione effettiva dei rumori risulta essere sì stata
percepita dal confinante, ma non viene detto se la abitazione di quest’ultimo
fosse ubicata nella zona residenziale che la sentenza impugnata si limita a
definire posta in prossimità della sede dell’azienda dell’imputato, o comunque
alla stessa distanza, occorrendo valorizzare, quale dato fattuale rappresentativo

3

sentire la televisione e colloquiare con la moglie, abbia dato conto della

della idoneità offensiva della condotta, la capacità del fenomeno disturbante di
propagarsi nell’ambito di un territorio, rispetto alla quale costituiscono
concorrenti elementi di accertamento la oggettiva intensità del fenomeno, le sue
conseguenze, la durata nel tempo delle emissioni, le modalità di diffusione del
rumore, il contesto spazio temporale nel quale il fenomeno si manifesta (Sez. 3,
n. 23529 del 13/5/2014, Ioniez, Rv. 259194).
Se è, quindi, vero che la configurabilità del reato prescinde dal numero delle
persone che si siano lamentate del rumore / essendo elemento essenziale della

quale è indifferente che una o più persone abbiano avvertito il disturbo effettivo,
quel che ciò nondimeno rileva è l’accertamento della natura dei rumori prodotti
dal soggetto agente e della loro diffusività, tali da essere idonei ad arrecare,
rispetto alla sorgente rumorosa, disturbo ad un numero rilevante di persone e
non soltanto a chi ne lamenta il fastidio.
Mancando, invece, nella specie la verifica della potenziale idoneità del
rumore ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, la sentenza
impugnata deve essere annullata limitatamente a tale capo, con rinvio al
Tribunale di Sassari per nuovo esame.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
L’art.20 del d.lgs dell’8.3.2006 n.139 che sanziona «chiunque, in qualità di
titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione
incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo con
l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si
tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi
pericoli per l’incolumità della vita e dei beni”, non consente distinzioni a seconda
dell’utilizzo o meno in concreto di beni infiammabili o incendiabili quale risultano
qualificabili i due serbatoi di gasolio da parte di chi svolga un’attività ricompresa
fra quelle di cui alla norma citata. Dal momento che tale certificato, come
chiarisce il precedente art.16, attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla
normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose,
individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili,
incendiabili o esplodenti, priva di rilevanza è la collocazione temporanea o
definitiva dei serbatoi, al pari del loro utilizzo in concreto, essendo sufficiente,
trattandosi di reato di pericolo, la loro natura di beni infiammabili, incendiabili ed
esplodenti.
Immune da censure risulta, pertanto, la risposta del giudice di merito in
ordine all’ascrivibilità della contravvenzione in esame al ricorrente

4

fattispecie illecita l’idoneità del fatto ad incidere sulla pubblica quiete, rispetto al

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b) e rinvia al tribunale
di Sassari per nuovo giudizio. Rigetta il ricorso nel resto

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Donatella Galterio

Alc
itI1X119

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

DEPOSITATO IN CANC LENA
Roma, ti

n AGO.

Così deciso il 30.1.2018

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