Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37084 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37084 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Comune di Reggio Calabria,
quale parte civile nel procedimento nei confronti di
Antonia Golato, nata a Reggio Calabria, il 18/10/1935,

avverso la sentenza del 18/06/2012 del Tribunale di Reggio Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
letta la memoria difensiva depositata il 28/04/2015 nell’interesse dell’imputata
dall’avv. Nadia Maria Aguglia, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o,
in subordine, per il suo rigetto.

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/06/2012, il Tribunale di Reggio Calabria ha applicato
nei confronti della sig.ra Antonia Golato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.
proc. pen., la pena concordata di otto mesi di arresto ed C 8.000, di ammenda,
per il reato continuato di cui agli artt. 44, lett. b), 71, 72 e 95, d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, per aver realizzato, in zona sismica, un manufatto in cemento
armato senza permesso di costruire e senza le denunzie e le autorizzazioni di cui

2.Avverso la sentenza aveva inizialmente proposto appello la parte civile,
lamentando che il Tribunale aveva omesso di motivare sulla liquidazione delle
spese di costituzione chieste con la conclusioni scritte e la nota spese
ritualmente depositate.
3.Trattandosi, ai sensi dell’art. 448, comma 2, cod. proc. pen., di sentenza
non appellabile, con ordinanza del 17/06/2014, la Corte di appello ha trasmesso
gli atti a questa Suprema Corte ai sensi dell’art. 568, u.c., cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile perché, come anche eccepito dal difensore
dell’imputata, l’impugnazione è proposta e sottoscritta esclusivamente da
difensore non iscritto all’albo speciale di questa Corte di cassazione (art. 613,
comma 1, cod. proc. pen.).
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

agli artt. 64, 65 e 93, d.P.R. n. 380 del 2001.

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