Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37084 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37084 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BASTIANELLI LEARCO nato il 04/10/1933 a PESARO

avverso la sentenza del 21/12/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI
NARDO, che ha concluso per: “Inammissibilità del ricorso”.

Udito il difensore, Avv. Valerio Collesi, che ha concluso per: “Accoglimento del
ricorso”.

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 21 dicembre
2015, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pesaro dell’8
luglio 2014, ha assolto Learco Bastianelli dai reati di cui ai capi A – proc

non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena per i
restanti reati ( 10 ter e 10 bis, d. Igs. 74/2000) in anni 1 di reclusione, e
ridotto l’importo della confisca ad C 1.071.749,00.
2. Bastianelli Learco ha proposto ricorso, tramite difensore, per i
motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc.
pen.
2. 1. Violazione di legge, art. 161, 171, 548, cod. proc. pen.
Nullità assoluta per omessa notifica dell’estratto contumaciale relativo
alla sentenza d’appello all’imputato nel suo domicilio dichiarato, la notifica
è stata, invece, effettuata presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod.
proc. pen.
L’imputato però aveva dichiarato il domicilio per le notifiche
presso la sua abitazione, in Pesaro, dove sono state notificate tutte gli
altri atti. Ricorre quindi una nullità assoluta insanabile. Infatti il ricorrente
non ha mai modificata la sua residenza ) dervtrè- stato dichiarato,M domicilio
per le notifiche.
Ha chiesto quindi l’annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso risulta fondato poiché la notifica (dell’estratto

conforme, della sentenza impugnata, all’imputato contumace) non risulta

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mogiliili

pen. n. 417/13 – e capo B – proc. pen. n. 10008/2013, perché il fatto

effettuata presso il domicilio dichiarato dal ricorrente, ma presso il
difensore.
Conseguentemente la notifica deve dichiararsi nulla, e la
sentenza deve annullarsi, limitatamente alla notifica da eseguirsi presso il
domicilio dichiarato dall’imputato. Si dispone il rinvio alla Corte di appello
di Ancona, per il solo rinnovo dell’attività di notifica, dell’estratto

Sul punto vedi Cass. S.U. n. 58120/2017: «In caso di
dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della
citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché
presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime
intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del
difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte
dell’imputato».
P.Q.M.

Dichiara la nullità della notificazione dell’estratto contumaciale
della sentenza della Corte di appello di Ancona deliberata il 21 dicembre
2015 nei confronti di Bastianelli Learco e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte di appello di Ancona

Così deciso il 17/01/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente
Aldo CAVALLO

44CASSAZ1ONE
Terza Sezione Penale

DEPOSITATO I?: SAN LLERIA

contumaciale all’imputato.

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