Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37078 del 16/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37078 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ECCLESIA GIOVANNI N. IL 14/04/1947
avverso la sentenza n. 2413/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 16/07/2014

RG.4898-2014

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da D’Ecclesia Giovanni personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per Esercizio arbitrario delle proprie
ragioni;
rilevato che con tale ricoo si deduce
re testo.;
osserva: \
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiap inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spe processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammen
Rom il 16 luglio 2014
L’es en ore
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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