Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37076 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37076 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tedde Giommaria, nato a Tresnuraghes il 13/02/1960,

avverso la sentenza del 29/01/2014 della Corte di appello di Cagliari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Giommaria Tedde ricorre per la cassazione della sentenza del
29/01/2014 della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la condanna alla
pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi mesi di reclusione inflitta, insieme
con le pene accessorie, dal Tribunale di Oristano il 29/11/2011 per il reato di cui
all’art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale titolare della omonima
impresa individuale, non aveva presentato la dichiarazione annuale ai fini

Data Udienza: 19/12/2014

dell’imposta sul valore aggiunto dovuta, per l’anno 2006, per l’importo di C
138.480,00.
1.1. Con il primo motivo eccepisce che la Corte di appello avrebbe dovuto
accogliere la doglianza sollevata circa l’incompetenza territoriale del Tribunale di
Oristano a favore del Tribunale di Verona che lo aveva già condannato per il
reato di omessa dichiarazione relativo all’imposta sui redditi per l’anno 2007.
1.2.Con il secondo ed il terzo lamenta la mancata concessione di ulteriori
circostanze attenuanti, oltre le generiche, l’eccessiva severità del trattamento

commesso il fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché generico, proposto per motivi non
consentiti e manifestamente infindato.

3.11 primo motivo di ricorso è totalmente infondato.
Come hanno correttamente affermato i giudici di merito, il difensore
dell’imputato ha tardivamente eccepito l’incompetenza territoriale, sollevata
all’udienza destinata all’inizio dell’istruttoria dibattimentale quando ormai, nella
precedente udienza, non erano state sollevate dal sostituto processuale del
difensore le questioni preliminari di cui all’art. 491, cod. proc. pen..
Gli argomenti che l’imputato oggi deduce a sostegno della propria (diversa)
tesi attingono in gran parte al fatto storico e riguardano la fondatezza, nel
merito, dell’eccezione, si fondano inoltre sulle difficoltà economiche che gli hanno
impedito di fruire di una adeguata difesa tecnica e sulla sua incapacità di
ottenere il gratuito patrocinio.
Si tratta di argomenti che prescindono del tutto dalla questione (l’unica
deducibile in questa sede) relativa alla corretta applicazione dell’art. 491, cod.
proc. pen. e che rendono perciò inammissibile la specifica doglíanza.

4. Gli altri due motivi di ricorso sono assolutamente generici (il terzo ai limiti
della comprensibilità), privi di riferimenti precisi ad altrettante statuizioni della
sentenza impugnata e inammissibilmente formulati in termini di richieste dirette
a questa Suprema Corte di attenuazione del trattamento sanzionatorio.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento

sanzionatorio e la genericità dell’indicazione delle date nelle quali sarebbe stato

nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19/12/2014

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