Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37075 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37075 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ravelli Giuseppe Valerio, nato a Gorlago il 31/08/1950,

avverso la sentenza del 19/12/2013 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Giuseppe Valerio Ravelli ricorre per l’annullamento della sentenza
del 19/12/2013 della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna
alla pena di sette mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Monza il 21/11/2012
per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 10-bis, d.lgs. 10 marzo
2000, n. 74, per aver omesso di versare le ritenute operate, a titolo di sostituto
d’imposta, sulle retribuzioni corrisposte per gli anni di imposta 2006 e 2007 ai
dipendenti della Edil Costruzioni 2006, di cui era legale rappresentante.

Data Udienza: 19/12/2014

1. Con unico, articolato, motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e),
cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione e, sul rilievo in diritto
che il reato in questione si consuma solo mediante l’omesso versamento delle
ritenute che risultano dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, deduce che nella
fase di merito tali certificazioni non sono mai state acquisite, e benché ne avesse
fatto specifico motivo di impugnazione in appello, la Corte territoriale ha ritenuto
di poterne prescindere facendone solo una questione di prova, affermando che
l’esistenza di tali certificazioni può essere desunta dalla dichiarazione annuale di

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3.11 delitto di omesso versamento di ritenute certificate presenta una
componente omissiva, rappresentata dal mancato versamento nel termine delle
ritenute effettuate, ed una precedente componente commissiva, consistente, a
sua volta, in due distinte condotte, costituite dal versamento della retribuzione
con l’effettuazione delle ritenute e dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni
prima dello spirare del termine previsto per la presentazione della dichiarazione
quale sostituto d’imposta (Sez. 3, n. 40526 del 08/04/2014, Rv. 260091).
Circa l’idoneità della dichiarazione annuale del sostituto di imposta (cd.
modello 770) a fungere da prova del rilascio ai sostituiti delle certificazioni
attestanti le ritenute effettivamente operate, esiste un contrasto
giurisprudenziale.
Secondo un primo indirizzo, sulla premessa che la prova delle certificazioni
attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta può
essere fornita dal pubblico ministero mediante documenti, testimoni o indizi, si
ritiene sufficiente la allegazione dei mod. 770 provenienti dallo stesso datore di
lavoro (Sez. 3, n. 1443 del 15/11/2012, Rv. 254152; Sez. 3, n. 33187 del
12/06/2013, Rv. 256429; Sez. 3, n. 19454 del 27/03/2014, Rv. 260376).
In base ad un secondo indirizzo, ad oggi minoritario, la prova dell’elemento
costitutivo del reato, rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni
attestanti le ritenute effettivamente operate, non può essere costituita dal solo
contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro
poiché il modello 770 e la certificazione rilasciata ai sostituti sono documenti
disciplinati da fonti normative distinte, rispondono a finalità non coincidenti, e
non devono essere consegnati o presentati contestualmente (Sez. 3, n. 40526
del 2014, cit.).

sostituto di imposta (pure presentata nel caso di specie).

Il caso di specie, tuttavia, è peculiare perché in sede di appello l’imputato
aveva espressamente contestato la mancata acquisizione delle certificazioni,
ponendo in discussione la sussistenza stessa di un elemento costitutivo del reato
dato per scontato dal giudice di prime cure sulla base della pura e semplice
presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta.
La Corte territoriale ha affrontato la questione richiamandosi al sopra
indicato indirizzo ermeneutico maggioritario di questa Suprema Corte, ma non
ha risolto la specifica questione di fondo posta dall’appellante circa l’esistenza

di merito, porterebbe a stravolgere la portata semantica della norma
incriminatrice estendendola fino a identificare la condotta da essa prevista con
l’omesso versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione annuale di
sostituto di imposta “tout court”, in evidente violazione del principio di tassatività
della norma penale.
Il modello 770 può certamente essere utilizzato come elemento di prova del
reato, ma per evitare il rischio che comode scorciatoie probatorie estendano
l’operatività della norma oltre i suoi confini legali, ove l’imputato alleghi
espressamente di non aver mai rilasciato i certificati ai propri sostituiti occorre
che il giudice fornisca risposte precise e concrete sulle ragioni per le quali non ha
percorso la strada diretta dell’acquisizione dei certificati stessi privilegiando una
prova pur sempre indiretta del reato ma a rischio di derive analogicosostanzialistiche.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad
altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Milano.
Così deciso il 19/12/2014

dell’elemento costitutivo del reato che, se affrontata nei termini risolti dai giudici

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