Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37074 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37074 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MARCO MARTINO N. IL 02/03/1951
avverso l’ordinanza n. 368/2013 TRIBUNALE di LATINA, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
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Azia< ouLAAALAilr4,0-1 (-12'-A- Data Udienza: 04/07/2013 Osserva in: FATTO E DIRITTO Martino Di Marco ricorre per cassazione contro i provvedimenti assunti dal Tribunale di Latina nel corso dell'udienza dibattimentale del procedimento penale a suo carico e ne denuncia la nullità per violazione di legge e con la memoria depositata in Il ricorso è inammissibile siccome proposto contro provvedimenti non impugnabili direttamente, ma unitamente alla sentenza che definisce il processo. Né il ricorso è valutabile sotto l'aspetto della denuncia di abnormità del provvedimento impugnato, giacché devono considerarsi abnormi i provvedimenti del giudice inficiati da anomalie genetiche o funzionali, tali che ne impediscono l'inquadramento negli schemi normativi tipici e li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale (Cass.Sez.Un9/7-31/7/1997 Quarantelli), e tali non possono considerarsi i provvedimenti impugnati, emessi dal giudice nel corso del dibattimento e nell'esercizio delle sue funzioni. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp, di C 1.000,00. data 19/6/2013 anche l'abnormità. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 4/7/2013 Il P DEPOSITATA

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