Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37073 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37073 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GULLE’ MICHELE N. IL 12/09/1973
LO BIANCO ROSARIA N. IL 13/07/1977
avverso la sentenza n. 100107/2009 TRIBUNALE di CALTAGIRONE,
del 17/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in person4 del Dott.
che ha concluso per

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/10/2014

Ritenuto in fatto
Gullè Michele e Lo Bianco Rosaria venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di
Caltagirone, sezione distaccata di Grammichele, per rispondere del reato di cui all’art. 659 c.p.
perché, non impedendo strepiti e latrat4, del cane di loro proprietà, custodito nel loro
appartamento, sito a Grammichele alla Via Palestro n. 15, anche nelle ore notturne,
disturbavano il risposo e le ordinarie occupazioni dei condomini dello stabile di Via Palestro n.

11 Tribunale di Caltagirone, con sentenza emessa in data 17.4.2013, all’esito dell’istruttoria
dibattimentale, riconosciuta la penale responsabilità degli imputati, li condannava alla pena di €
300,00 di ammenda, rimettendo le parti davanti al giudice civile ai fini della quantificazione del
danno nei confronti della costituita parte civile Anfuso Niccolò ed al pagamento in solido della
somma di € 1.200,00 per spese legali di costituzione di parte civile.
Avverso detta sentenza gli imputati, per il tramite dei propri difensori di fiducia, proponevano
appello, convertito in ricorso per Cassazione ex art. 568, comma 5, c.p.p. deducendo i seguenti
motivi di impugnazione:
1) Erronea applicazione della legge penale con riguardo all’art. 659 c.p.
Rileva la difesa che la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. non è configurabile nei casi in cui
siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo a quello da cui provengono
i lavori, potendo il fatto in tale ipotesi costituire un illecito civile. Gli altri vicini, escluso il
denunciante, non hanno sentito mai abbaiare il cane ed inoltre dall’istruttoria non è emerso con
certezza che i latrati avvertiti provenissero proprio dall’animale domestico degli imputati.
Aggiungono i ricorrenti che mai alcun accertamento tecnico è stato eseguito per valutare il
superamento della soglia di normale tollerabilità dei rumori emessi dal cane e che all’atto del
sopralluogo delle forze dell’ordine il cane degli imputati non abbaiava ed era tenuto in buone
condizioni igienico-sanitarie.
2) Mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non
menzione.
3) Eccessività della pena.
Rileva la difesa che la diminuzione per le attenuanti generiche avrebbe dovuto essere operata
nella sua massima estensione e pertanto la pena avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo
assoluto di legge.
Ritenuto in diritto
Preliminarmente deve essere dichiarata la prescrizione.

31. Fatto commesso in Grammichele sino al maggio del 2008.

Trattandosi di contravvenzione, il termine di prescrizione previsto dalla legge 251/2005 è di
anni quattro prolungato di un quarto ai sensi dell’art. 161 secondo comma c.p.per effetto degli
atti interruttivi, quindi anni cinque, decorrenti dalla data di commissione del reato individuata
nel 31.5.2008 come termine finale in cui si è protratta la condotta molesta,
Considerando il periodo di sospensione del giudizio di primo grado (dal 13.7. 2012 al
5.2.2013), il termine di prescrizione è decorso il 21.12.2013.

Devono trovare applicazione i principi espressi dalle Sezioni Unite secondo cui “in

sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto
nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del
medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo
assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al
riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”,
che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento
Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009)

Rv. 244274,

conforme:Sez. 2, Sentenza n. 9174 del 19/02/2008 Ud. (dep. 29/02/2008 ) Rv. 239552)
Nel caso in esame tali condizioni non sussistono ragione per cui, attesa la non manifesta
infondatezza del ricorso in punto di concessione dei benefici di legge, deve essere
dichiarata applicata la causa estintiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili.
Così deciso in Roma nella udienza tenutasi il giorno 7.10.2014

presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare

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