Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3707 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3707 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Caretti Mario, n. a Napoli il 15/07/1965;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce in data 08/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Salzano, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con
trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa;
udite le conclusioni dell’Avv. L. Lunari, in sostituzione dell’Avv. N. Massafra, che
ha chiesto l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi
di condanna di Caretti Mario per il reato di cui all’art. 291 bis, comma 2, del
d.P.R. n. 43 del 1973 in relazione all’introduzione di kg. 0,200 di tabacchi

Data Udienza: 19/12/2013

lavorati esteri, ha ridotto la pena ad euro 1.000 di multa confermandola nel
resto.

2.

Ha proposto ricorso l’imputato tramite il proprio difensore lamentando

violazione dell’articolo 291

bis, comma 2, cit. e manifesta illogicità della

motivazione nonché mancata applicazione della legge n. 907 del 1942.
In particolare lamenta che la Corte, nel sussumere la fattispecie di reato nella

più afflittivo ed ingiusto rispetto a quello che avrebbe dovuto derivare dalla
applicazione della disciplina di cui all’art. 65 della I. n. 907 del 1942 sul
monopolio dei tabacchi, espressamente relativa al fatto di chi introduce nel
territorio tabacchi succedanei o prodotti derivati del tabacco così commettendo
contrabbando contro i divieti stabiliti dalla legge o senza l’osservanza delle
condizioni prescritte. Conseguentemente la sentenza impugnata ha violato il
divieto di interpretazione analogica laddove ha ritenuto di equiparare il tabacco
lavorato nazionale al tabacco lavorato estero, ritenendole due tipizzazioni di
tabacco sovrapponibili nell’ipotesi in cui il tabacco stesso venga introdotto sul
territorio italiano in violazione dei diritti di confine.
Con un secondo motivo lamenta la illegittimità costituzionale dell’art 291 bis cit.
in relazione agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. In particolare resterebbe non
superata dalla sentenza impugnata la censura di rilievo costituzionale sollevata
dinanzi alla Corte territoriale con cui si chiedeva di ritenere di fatto depenalizzato
l’illecito sulla scorta di una interpretazione estensiva della sentenza n. 475 del
2002 della Corte costituzionale; infatti l’equiparazione del tabacco lavorato
estero al tabacco lavorato nazionale avrebbe integrato violazione delle previsioni
costituzionali degli articoli 3 e 27 e degli articoli 132 e 133 c.p.; tanto si
dovrebbe argomentare partendo dalla previsione del comma 1 dell’art. 291 bis
allorché il contrabbando di tabacchi lavorati esteri riguardi un quantitativo
superiore a 10 kg di tabacchi; in tale ipotesi il giudice potrebbe scegliere di
irrogare oltre alla multa per ogni grammo convenzionale anche la pena della
reclusione da due a cinque anni; tale comma è risultato costituzionalmente
legittimo, secondo la sentenza n.475 del 2002, rispetto agli artt. 3 e 27 comma 3
Cost.; allo stesso tempo da tale sentenza dovrebbe discendere però l’illegittimità
costituzionale del comma 2 dell’art. 291 bis posto che lo stesso prevede
esclusivamente quale sanzione da irrogare una pena pecuniaria fissa per ogni
grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore ad euro
516.

2

disciplina prevista dall’art. 291 bis, ha di fatto applicato un regime sanzionatorio

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo di ricorso, assorbente, è fondato nei termini seguenti.
E’ la stessa sentenza impugnata a porre in evidenza che la condotta di
contrabbando contestata nella specie ha avuto riguardo a sigarette MS prodotte
in Italia e, dunque, a tabacchi nazionali e non già esteri, giungendo tuttavia a
ritenere ugualmente configurabile il reato di cui all’alt 291 bis cit.,

come pare di comprendere, tali tabacchi sarebbero stati oggetto di illecita
introduzione.
Tale conclusione, tuttavia, non è in linea con l’interpretazione che di detta norma
(e dei rapporti con la normativa di cui alla legge n. 907 del 1942, riguardante il
monopolio dei sali e dei tabacchi) questa Corte ha già dato.
Va infatti premesso che l’art. 291 bis cit., inserito all’interno del d.P.R. n.43 del
1973 dall’art.1, comma 1, lett. a) della I. n. 92 del 2001, sanziona, al comma 1,
la condotta di “chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel
territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando
superiore a dieci chilogrammi convenzionali” mentre, al comma 2, sanziona i
medesimi fatti aventi ad oggetto un quantitativo “sino a dieci chilogrammi
convenzionali”. Si è pertanto precisato che l’elemento costitutivo della condotta
delittuosa è la detenzione nello Stato italiano unicamente di tabacco lavorato
estero sicché la predetta fattispecie criminosa non è configurabile allorché dette
condotte abbiano avuto ad oggetto tabacco che, pur sottratto al pagamento dei
diritti dovuti, non risulti di provenienza estera (Sez. 3, n. 6984 del 02/02/2006,
Termini, Rv. 234056) e, ancora, che, per integrare il reato, occorre che la
condotta abbia ad oggetto tabacco lavorato estero e non nazionale (Sez. 3,
n.7619 del 10/01/2012 Di Profio, Rv. 252090).
Ove invece la condotta di introduzione illecita, non contestata neppure dal
ricorrente, riguardi, come nella specie, tabacchi di manifattura non estera ? la
norma di riferimento deve continuare ad essere quella di cui all’art. 65 della
legge 17/07/1942, n. 907 secondo cui, infatti, commette contrabbando chi
appunto introduce, contro i divieti di legge, “tabacchi, succedanei o prodotti
derivati del tabacco” (cfr. la già citata Sez.3, n. 6984 del 2006). Tale condotta è
espressamente punita dall’art. 1 della I. 03/01/1951, n. 27 (che fa infatti
espresso riferimento, tra gli altri, al predetto art.65) con la pena della multa da
euro 77 ad euro 232 per ogni chilogrammo, ridotta, dal comma 2, da un terzo
alla metà, quando, come nella specie, la quantità del tabacco oggetto del
contrabbando non superi i grammi 500.
3

espressamente avente ad oggetto “tabacchi lavorati esteri”, per il fatto che,

Ne consegue come, anche in ragione della più favorevole sanzione in concreto
applicabile, la fattispecie contestata debba essere riqualificata in quella di cui
all’art. 65 della I. n. 907 del 1942, con conseguente irrilevanza della questione di
legittimità costituzionale dell’ad 291 bis, comma 2, ed annullamento con rinvio
della sentenza impugnata per la determinazione della pena.

Qualificato il fatto come reato di cui all’art.65 della I. n. 907 del 1942, annulla la
sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce
per la determinazione della pena.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013

Il Co sigli re est.

Il Presidente

P.Q.M.

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