Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37069 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37069 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHETTI GIORGIO N. IL 24/05/1962
avverso la sentenza n. 5623/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 04/07/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Ghetti Giorgio ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado per il reato di evasione in regime di arresti domiciliari,
e lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in
riferimento alla affermazione della colpevolezza e alla mancata

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile per la non
riconducibilità della prima censura al catalogo dei casi di ricorso,
stabiliti dall’art.606/1 cp. fondata come appare su argomenti in fatto
e congetturali, preclusi in questa sede e per la manifesta infondatezza
della seconda censura, che pone in discussione il principio, ormai
consolidato nella giurisprudenza di legittimità, formatasi sul punto, a
mente della quale l’attenuante de qua è applicabile all’imputato nelle
sole ipotesi – che qui non ricorrono – in cui questi, prima della
condanna si adoperi efficacemente e spontaneamente, costituendosi in
carcere o comunque tenendo una condotta assimilabile, quale la consegna
spontanea ad una Autorità che abbia l’obbligo di tradurvelo, per
eliminare le conseguenze negative del reato (Cass.Sez.VI 18/2/0428/4/04 n.19645 CED 228137).

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di

e 1.000,00 in favore della

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 4/7/2013
Il Pre

applicazione dell’attenuante di cui all’art.385/4 cp.

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