Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37064 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37064 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CACIOPPO GIROLAMA N. IL 28/04/1971
avverso la sentenza n. 1151/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 04/07/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Cacihe Girolama ricorre per cassazione contro la sentenza
indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli
dal giudice di primo grado per il reato di calunnia, per avere
denunciato falsamente lo smarrimento di assegno bancario, in tal
modo simulando a carico del beneficiario, cui aveva consegnato il
riferimento alla valutazione della prova sotto il profilo del
dolo, alla qualificazione giuridica dei fatti, all’affermazione
della colpevolezza e alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile, in quanto in diritto mira a rimettere
in discussione il principio, ormai consolidato nella
giurisprudenza di legittimità, a mente del quale la denuncia di
smarrimento, lungi dall’esaurirsi nella partecipazione di un
evento anodino, è traccia di reato e rientra perciò nella
previsione dell’art. 368/1 cp. Ne discende che, quando tale
denuncia costituisce l’abusato espediente per bloccare la
circolazione del titolo di credito, il denunciante è ben conscio
di simulare una circostanza idonea a far sì che il soggetto, a cui
ha trasmesso l’assegno, potrà essere perseguito di ufficio insieme
agli altri eventuali giratari per furto aggravato o ricettazione,
e che la simulazione posta in essere non si esaurisce in tracce
del reato di appropriazione di cosa smarrita, delitto per cui non
ha presentato querela. Ma la sola possibilità, di cui si è
accettato il rischio, di provocare ingiustamente l’apertura di un
procedimento penale integra il reato di calunnia ed è perciò
corretto attribuire tale delitto a chi falsamente denunzia lo
smarrimento di un assegno (ex multis Cass.Sez.VI 24/8/02 Bonafede;
28/3/01 Macrì; 29/1/99 Gioviale; 2/3/92 Arduini).
Nel merito le censure del ricorrente sono speculari a quelle poste
a fondamento dell’appello, sulle quali già si è pronunciato il
giudice del gravame e più ancora il giudice di primo grado, e
2
titolo tracce di reato, e denuncia difetto di motivazione in
tendono in definitiva a sottoporre al giudizio di legittimità,
anche attraverso la denuncia di travisamenti, una valutazione
sulla ricostruzione della vicenda, e dell’elemento soggettivo del
reato, alternativa a quella, operata dai giudici del merito,
coerente con le risultanze acquisite e in maniera immune da vizi
logici e giuridici, come tale, non censurabile in questa sede.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna delk
favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di e 1.000,00.
P.
Q
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 1. ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso
ma 4/7/2013
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in