Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37062 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37062 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TANZARELLA CLAUDIO N. IL 03/06/1968
avverso la sentenza n. 13343/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 04/07/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Tanzarella Claudio ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per il reato ex art.385 cp., riducendo la pena previa
esclusione della recidiva e concessione delle generiche e
dell’attenuante ex art.89 cp., e ne denuncia la nullità per violazione
riferimento alla valutazione della prova dell’elemento psicologico del
reato alla conferma del giudizio di colpevolezza.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, operate dal giudice di
merito in coerenza con l’accusa contestata e con le risultanze
acquisite e in maniera immune da profili di manifesta illogicità della
motivazione, attraverso un improprio richiamo al materiale probatorio,
non direttamente apprezzabile in questa sede.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 1.000,00.
di legge e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 4/7/2013
D t”‘ S g TATA l
CANCELLERIA