Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3706 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3706 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Valle Claudio, n. a Roma il 26/08/1959;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 18/07/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di
condanna di Valle Claudio alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed
euro 5.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990
(per avere illecitamente detenuto grammi lordi 9,20 di sostanza stupefacente del
tipo marijuana destinati ad uso non esclusivamente personale), riconosciuta
l’attenuante di cui al comma 5, solo riformandola laddove ha ordinato la
restituzione in favore dell’imputato dell’autovettura Toyota.

Data Udienza: 19/12/2013

2. Ha proposto ricorso l’imputato lamentando violazione di legge e manifesta
illogicità della motivazione nonché travisamento della prova. Nella specie non
sono stati repertati né materiale idoneo al frazionamento alla suddivisione della
sostanza stupefacente né appunti recanti indicazioni ricollegabili all’attività di
spaccio, sicché avrebbe dovuto essere ravvisata la detenzione al fine di solo uso
personale. Si duole del fatto che la Corte abbia ritenuto di dare credito alle
dichiarazioni inizialmente rese dal teste Righetti (che aveva riferito di avere

questi successivamente chiarito, nel corso dell’esame effettuato in sede di
giudizio abbreviato condizionato, che le dette iniziali dichiarazioni erano state il
frutto del timore di essere coinvolto, data la sua posizione passata di senatore
della Repubblica, in uno scandalo di proporzioni inimmaginabili fino addirittura a
temere per il proprio arresto. Contestava inoltre la ritenuta desumibilità della
veridicità delle dichiarazioni del verbale di sommarie informazioni testimoniali
sulla base della ricchezza di particolari con riferimento alle cavità dell’auto dalle
quali l’imputato avrebbe prelevato la sostanza, posto che il teste era stato
portato dagli operanti sul luogo della perquisizione e quindi aveva anche potuto
essere informato di quanto stava avvenendo e in particolare della perquisizione
operata all’interno dell’autovettura; censura inoltre il ragionamento della Corte
secondo cui, pur risultando provata la condizione di assuntore di sostanza
stupefacente, gli elementi desunti dalle informazioni testimoniali di Righetti e la
quantità non esigua di sostanza proverebbero che la stessa era destinata a fini di
spaccio. La stessa condizione economica dell’imputato era idonea ad escludere la
destinazione a terzi, tenuto conto anche del fatto che le sostanze non erano
frazionate, sicché il solo dato ponderale non poteva da solo giustificare
inequivocabilmente la destinazione a terzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, che ripropone essenzialmente la questione relativa alla prova in
ordine alla destinazione della sostanza ad uso non esclusivamente personale,
questione motivatamente disattesa dalla Corte territoriale, deve essere rigettato.
I giudici di appello, dopo avere premesso che, all’esito della perquisizione
effettuata sull’autovettura di Valle, erano stati rinvenuti due involucri avvolti da
nastro da imballaggio e un involucro di cellophane bianco e blu contenenti
complessivamente gr. 9,20 di cocaina, hanno ritenuto, in adesione a quanto già
argomentato dal Tribunale, che la prova della destinazione a terzi di tale
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fissato un appuntamento con il Valle per acquistare da lui cocaina), pur avendo

sostanza fosse ricavabile in particolare dalle dichiarazioni rese a sommarie
informazioni, il giorno stesso dell’arresto dell’imputato, da Righetti Franco;
questi, infatti, che aveva, poco prima di detto arresto, effettuato chiamate ed
inviato un sms al telefono di Valle, aveva dichiarato che, conoscendo Valle da
circa quattro o cinque anni, era solito da lui acquistare quattro o cinque volte al
mese per un importo di 50 euro al grammo aggiungendo che questi era solito
prelevare la cocaina da cavità ricavate all’interno dell’abitacolo dell’autovettura

Valle al fine di reperire da lui della cocaina, lo aveva quindi aspettato, alla fine di
via dei Sabelli, non avendo tuttavia evidentemente avuto poi luogo l’incontro
causa l’arresto dello stesso Valle.
Tali affermazioni sono state, in particolare, privilegiate dalla Corte territoriale
rispetto a quelle, di diverso tenore, rese in giudizio dallo stesso Righetti, che, in
tale seconda occasione, ha invece dichiarato come l’appuntamento di quel giorno
con Valle fosse stato stabilito al fine di recarsi insieme a lui per acquistare lo
stupefacente a San Lorenzo o a San Basilio e di avere reso in precedenza
dichiarazioni di diverso tenore alla polizia giudiziaria per paura, anche in ragione
dell’ufficio di senatore da lui in passato ricoperta, temendo di potere essere
arrestato come Valle. La Corte ha, sul punto, evidenziato l’incompatibilità della
precisione e della ricchezza di dettagli, proprie delle prime dichiarazioni, con
l’asserito stato confusionale e di timore, la corrispondenza del particolare riferito
alle ordinarie modalità di prelievo dello stupefacente dalle cavità dell’abitacolo
dell’auto con gli esiti della perquisizione di cui sopra e l’assenza di plausibili
ragioni che abbiano potuto spingere Righetti a fornire una versione diretta a
sviare da sé eventuali indizi di reità.
Ciò posto, tale complessivo impianto motivazionale ha in particolare dato una
spiegazione, del tutto logica e coerente, della scelta di valorizzare le dichiarazioni
di Righetti rese nell’immediatezza dei fatti, in quanto ritenute veritiere ed
attendibili, a discapito di quelle, di diverso contenuto, e tese a scagionare
l’imputato, rese in giudizio, dovendo peraltro ribadirsi come non sia sindacabile,
nel presente giudizio di legittimità, la valutazione del giudice di merito, cui spetta
il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti
testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr.,
Sez.2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 5730 del
06/12/1984, D’Amico, Rv. 168764; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso,
Rv. 150282), sì che parimenti insindacabile è, ove sorretta, come nella specie,
da motivazione logica ed adeguata, la scelta tra divergenti versioni rese da uno
stesso soggetto dichiarante.
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capaci di occultare lo stesso stupefacente; quella mattina, contattato lo stesso

Ne consegue come la valorizzazione di dette dichiarazioni abbia logicamente
condotto la Corte, tenuto conto di quanto dalla stessa aggiunto in ordine alla
quantità non esigua detenuta, a ritenere provata la destinazione a terzi dello
stupefacente.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013

Il Cyfsig ere est.

Il Presidente

spese processuali.

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