Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37057 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37057 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELLADONNA ANGELO N. IL 25/05/1980
avverso la sentenza n. 9896/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 04/07/2013
Fatto e diritto
Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per difetto di specificità dei
primi due motivi, atteso che le censure sono formulate in modo solo enunciativo e
stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza
impugnata, con la quale non si confrontano e per la manifesta infondatezza del terzo,
speculare a quello già esaminato dal giudice del gravame e correttamente respinto sul
rilievo che i primi due difensori non erano stati revocati.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4/7/2013
Belladonna Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,
che ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado
per il reato ex art.368 cp. e art.116/12 cds. e lamenta violazione di legge e difetto di
motivazione in riferimento alla ricostruzione del fatto e all’affermazione della
colpevolezza, al trattamento sanzionatorio e al diniego del richiesto dal difensore e
rigettato su erroneo presupposto che l’istante fosse il terzo difensore.