Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37056 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37056 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLO ANTONIO N. IL 28/06/1980
avverso la sentenza n. 763/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 04/07/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Bello Antonio ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per il reato ex art.372 cp., e ne denuncia la nullità per
violazione di legge e per mancanza o manifesta illogicità della
motivazione in riferimento alla valutazione della prova, alla conferma

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena e
il diniego delle generiche, operati dal giudice di merito in coerenza
con l’accusa contestata e con le risultanze acquisite e in maniera
immune da profili di manifesta illogicità della motivazione, attraverso
un improprio richiamo al materiale probatorio, non direttamente
apprezzabile in questa sede.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di E 1.000,00.

P.

Q.

m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di
cassa delle ammende.
Così deciso

Roma 4/7/2013

e 1.000,00 in favore della

del giudizio di colpevolezza e al trattamento sanzionatorio.

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