Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37055 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37055 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARANNANTE DAVIDE N. IL 20/08/1990
avverso la sentenza n. 11971/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 04/07/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Carannante Davide ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado per il reato di evasione in regime di arresti domiciliari,
e lamenta violazione di legge in punto di affermazione della
responsabilità, nonché la mancata risposta alla doglianza difensiva,
sorpreso in un ambiente di pertinenza dell’abitazione e in punto di
determinazione cella pena e di diniego delle generiche.
Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza
della prima censura, che, anche servendosi di argomenti di mero fatto,
pone in discussione il principio più volte espresso dalla
giurisprudenza di legittimità, e correttamente applicato nel caso in
esame, secondo il quale la norma incriminatrice prende in
considerazione unicamente l’abitazione, vale a dire il luogo, in cui la
persona conduce la propria vita domestica e privata, mentre esclude
ogni altra appartenenza come aree condominiali, dipendenze, giardini,
cortili e spazi simili, che non siano di stretta pertinenza
dell’abitazione, allo scopo di agevolare i controlli di polizia sulla
che devono avere il carattere della
reperibilità dell’imputato,
prontezza e della non aleatorietà. Quanto alla seconda censur a
motivazione a sostegno della congruità della pena e immune da vizi
logici o giuridici e come tale incensurabile in questa sede.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di e 1.000,00.
P.
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che aveva contestato il profilo soggettivo del reato, essendosi stato
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di e 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 4/7/2013
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