Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37054 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37054 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHIAVOLIN LUCIO N. IL 23/05/1955
avverso l’ordinanza n. 3407/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 04/07/2013
Fatto e diritto
2. Il collegio rileva che è in atti la rinuncia al ricorso, e che tale rinuncia determina
ipso iure l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1,
lett. d) c.p.p.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma — ritenuta equa -di euro 500,00 in
favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4/7/2013
1.11 ricorrente Schiavolin Lucio ha proposto ricorso per cassazione avverso le
ordinanze indicate in epigrafe, lamentando violazione di legge e difetto di
motivazione..