Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37049 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37049 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
YAZAMI IDRISSI HASSANI MEDHI N. IL 27/11/1985
LAKE ANIS N. IL 01/01/1984
avverso la sentenza n. 2366/2012 TRIBUNALE di PRATO, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 04/07/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Yazami Idrissi Hassani Medhi e Lake Anis ricorrono per cassazione
contro la sentenza indicata in epigrafe, resa ai sensi dell’art.444
cpp, che ha applicato nei loro confronti per i reati loro ascritti in
rubrica la pena secondo la concorde richiesta delle parti, lamentando
la violazione della legge penale e processuale e il difetto di
motivazione in riferimento al mancato consenso personale anche per il
Il collegio premette che, secondo la consolidata giurisprudenza di
legittimità, caratteri essenziali del patteggiamento ex art.444 ss cpp
sono, da un lato, che la sentenza conclusiva, che accolga la richiesta,
deve recepire integralmente, senza alcuna modifica, l’accordo tra le
parti sulla pena da applicare, dall’altro, che la richiesta implica
rinuncia, irrevocabile, una volta perfezionato l’accordo, alla facoltà
di contestare l’accusa e quindi gli elementi sui quali si fonda
(Cass.9/1/98 Gerardini) e accettazione della ritualità degli atti
processuali fino a quel momento compiuti (Cass.27/5/98 Rocco).
Di conseguenza: 1)è inammissibile l’impugnazione volta a contestare la
sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini
fattuali dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità
della sua determinazione (Cass.21/11/97 P.M./Autiero; Sez.Un.3/12/99
Fraccari); 2) per escludere la insussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art.129 cpp,
non è necessaria apposita
motivazione, bastando la semplice enunciazione – che può essere anche
implicita – dell’effettuata verifica negativa in proposito (Sez.Un.
25/11/98 Messina); 3)per assolvere all’obbligo della motivazione sugli
elementi soggetti a verifica è sufficiente che il giudice dia atto di
aver positivamente effettuato la valutazione sulla correttezza della
qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena
concordata (Cass.28/2/00 P.M./Cricchi);4) non è ammessa la proposizione
di eccezioni processuali, anche di nullità assoluta, diverse da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa
2
reato ex art.648 cp. contestato al capo D).
prestato (Cass. 1/4/99 Ben Hamidi), né può ammettersi la proposizione
di questioni attinenti alla mancata concessione delle generiche o dei
benefici ex artt.163-175 non concordati (Cass.5/3/92 Messina),
all’adeguatezza della pena, alle modalità della sua determinazione, ad
eventuali errori nei calcoli intermedi, salvo che pena o benefici
risultino illegali (Cass.5/1/00 P.M./Gadler); 5)1’indicazione nel patto
di circostanze attenuanti non può avere l’effetto di determinare la
dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione(Sez.Un.22/2/99
Nella fattispecie i ricorsi sono inammissibili, in quanto relativi a
motivi in definitiva diretti a porre in discussione i principi
enunciati sub n.1, n.2, n.3, risultando dal verbale in atti la loro
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presenza all’udienza e il loro
consenso al patto sulla pena,
nel quale é incluso anche il reato al capo D).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia
ex art.616 cpp, di C 1.500,00.
9.
Q
M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno di essi della somma di C 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 4/7/2013
Il C
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Il P
Messina).