Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37046 del 10/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37046 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENDOZZA ANTONIO N. IL 23/06/1963
avverso la sentenza n. 306/2012 TRIB.SEZ.DIST. di SAN
BENEDETTO DEL TRONTO, del 08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIAMPI;

Data Udienza: 10/06/2015

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva affermata la penale responsabilità di Mendozza
Antonio per la contravvenzione di guida senza patente
2. Propone appello (poi convertito in ricorso per cassazione) a mezzo del difensore l’imputato
deducendo la insufficiente motivazione e la mancanza di prova in ordine alla affermazione di
penale responsabilità ed al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare la mancaata
concessione delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati. Sostiene il ricorrente di essersi posto in buona fede alla guida del
veicolo, pour sprovvisto della patente di guida perché revocata, in quanto riteneva in buona
fede che il ricorso avverso il predetto provvedimento di revoca avesse effetto sospensivo sul
provvedimento impugnato.
3. Osserva la corte che il reato contestato all’imputato, trattandosi di contravvenzione, è
punito in via generale, quanto all’elemento psicologico, sia a titolo di dolo che di colpa (art. 42
c.p., comma 4). Ora, nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica
rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto e
derivi da un elemento positivo estraneo all’agente, consistente in una circostanza che induca
alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. La prova della sussistenza di un
elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dall’imputato, il quale ha anche l’onere
di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (Sez. 3^,
n. 46671 del 05/10/2004, Sferlazzo, Rv. 230889). Nel caso che occupa nessuna prova ha
fornito sul punto l’imputato e da ciò deriva che il motivo di doglianza afferente la dedotta
insussistenza dell’elemento psicologico del reato è infondato. In ordine alla mancata
concessione delle attenuanti generiche, si osserva che il ricorrente non ha indicato gli elementi
a suo favore che il tribunale – che ha invece valorizzato per il diniego la presenza di precedenti
penali- avrebbe dovuto prendere in considerazione, per il che il motivo di ricorso è, sul punto,
parimenti manifestamente infondato
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione
pecuniaria.

P. Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2015
Il Consigliere estensore

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA