Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3704 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3704 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORSO MATTIA N. IL 12/10/1990
41.1

avverso la sentenza n. 146/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 16/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per i’Af

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 25/6/2012, resa a
seguito di rito abbreviato, dichiarava Mattia Corso responsabile del reato
di cui all’art. 73 co. 1 bis, d.P.R. 309/90, per illecita detenzione a fine di
attenuanti generiche e applicato il co. 5 del citato art. 73, lo condannava
alla pena di 6 mesi di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, pena sospesa.
La Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, chiamata a
pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con
sentenza del 16/5/2013, ha confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Corso, con i seguenti motivi:
-erronea applicazione dell’art. 73, co. 1 bis, d.P.R. 309/90; i giudici di
secondo grado hanno unicamente preso in considerazione il dato
ponderale, determinato dal quantitativo della sostanza rinvenuta,
facendo a meno di considerare sia le modalità di presentazione che le
altre circostanze dell’azione, così radicalmente escludendo un uso non
strettamente personale, e mancando, peraltro, di ottemperare al dovere
di motivazione, richiesto in materia.
-la Corte territoriale ha omesso di prendere in considerazione l’impianto
difensivo, dato dalle rilevanti deposizioni dei testi, così che il
provvedimento impugnato difetta della enunciazione delle ragioni per le
quali il giudice non ha ritenuto attendibili le prove contrarie alla tesi
accusatoria.

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spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, riconosciute le

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di ritenere logica e corretta l’argomentazione motivazionale,
adottata dal decidente, in ordine alla sussistenza del reato contestato e

Va rilevato che il giudice di merito perviene alla affermazione di
colpevolezza del Corso a seguito di una puntuale ed esaustiva analisi
valutativa delle emergenze istruttorie, evidenziando le caratteristiche
dello stupefacente sequestrato e il dato quantitativo dello stesso,
esuberante rispetto alla destinazione ad un uso personale; la circostanza
che il Corso non è assuntore di cocaina, bensì di ketamina, come anche
certificato dal SERD di Bolzano ed emerso dalle analisi effettuate sulle
urine del prevenuto; la situazione di grave difficoltà economica e
lavorativa, in cui all’epoca dei fatti versava l’imputato. Quindi, ad avviso
della Corte territoriale, a giusta ragione, tali elementi fattuali certi,
valutati nel complesso, depongono, con netta evidenza, per la contestata
e ritenuta detenzione a fini di spaccio della droga.
A fronte di quanto rilevato, i motivi di annullamento si palesano del tutto
destituiti di fondamento, poiché con il primo di essi si tende ad una
rilettura degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, sui quali a
questa Corte è precluso procedere a nuovo esame estimativo; mentre
con l’ulteriore doglianza si censura l’omessa valutazione delle prove
offerte a discarico, circostanza, questa, non rispondente alla realtà
processuale, visto che la Corte distrettuale non si esime dall’analizzare la
deposizione del teste Imperiale, ma ritiene le dichiarazioni da costui rese
inattendibili, perchè confuse, contraddittorie e non basate su fatti certi;
né il decidente manca di considerare l’impianto difensivo, a cui fornisce
compiuto riscontro, evidenziandone la inconsistenza logico-giuridica..

alla ascrivibilità di esso in capo all’imputato.

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Corso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 19/12/2013.

ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

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