Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37037 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37037 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
CESTRA MARIA ANTONIETTA N. IL 11/06/1948
avverso l’ordinanza n. 21/2012 GIP TRIBUNALE di LATINA, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 04/07/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Cestra Maria Antonietta ricorre personalmente per cassazione
contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il G.I.P.
del Tribunale di Latina, dott.De Robbio Costantino, decidendo a
seguito di annullamento della Corte di Cassazione di precedente
archiviazione degli atti del procedimento penale a carico della
ricorrente per ipotizzati reati ex artt.110-567-483 cp., a
scioglimento della riserva, assunta all’udienza camerale, non
accoglieva la richiesta di archiviazione, e restituiva gli atti
al P.M., indicando le ulteriori indagini, fissando un termine di
giorni 90 per l’esecuzione.
A sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata
decisione la ricorrente ne denuncia la nullità per tutta una
serie di violazioni della legge processuale.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Ricorda il collegio che la mancanza di una specifica disposizione
di legge, che ne preveda l’impugnabilità, e il principio di
tassatività dei mezzi di impugnazione fissato dall’art.568/1 oppi
escludono che le ordinanze, con cui il G.I.P. indichi al P.M. le
ulteriori indagini da svolgere ex art.409/4 cpp., o invita il
P.M. a formulare l’imputazione ex art.409/5 siano impugnabili,
ciò in quanto dette ordinanze hanno una finalità di impulso, con
portata esclusivamente endoprocedimentale, insuscettibile di
pregiudicare il diritto di difesa dell’indagato (Cass.Sez.VI
20/1-8/3/1993 n.206 Rv.193549)
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di E 1.000,00.
u,La
2
ordinanza, con cui il medesimo G.I.P. aveva disposto la
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 4/7/2013
Il Pr
Il Conji,dliere est.