Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37032 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37032 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARDIOTA ANGELO N. IL 13/09/1983
avverso la sentenza n. 7492/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 04/07/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

TARDIOTA Angelo ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi otto di
reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen. e altro, e denuncia inosservanza
della legge penale e mancanza di motivazione:
1.

in ordine all’omesso proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen., assu-

sentiva di allontanarsi dall’abitazione designata come luogo di esecuzione della
detenzione domiciliare per fare visita alla figlia sarebbe applicabile analogicamente la disposizione dell’art. 30, comma 3, ord.pen., che rende punibile il ritardo solamente se l’assenza si protrae oltre le dodici ore;
2.

in ordine all’omessa disapplicazione della recidiva reiterata infraquinquennale.
Con memoria pervenuta il 18.4.2013 la difesa insiste per l’accoglimento del

primo motivo di ricorso.

§2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la

violazione delle prescrizioni previste per la detenzione domiciliare integra il reato di
evasione, in quanto alla detenzione domiciliare non è applicabile – per il disposto dell’artt. 47 ter, comma quinto, primo periodo, ord.pen. – la disciplina valevole per il regime del permesso concesso a norma dell’art. 30 ord.cit., che prevede un periodo di assenza tollerata – quantificato in dodici ore – entro il quale la sanzione stabilita per il
caso di ritardato rientro in istituto non è di natura penale ma solo disciplinare (v.
Cass., Sez. 6, n. 48547 del 21.10.2009, Pitorri, rv 245533).
Il secondo motivo è diverso da quelli consentiti, perché, per giurisprudenza
consolidata, nel procedimento di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e
segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non
possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle relative alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’entità della pena applicata e relative
modalità di determinazione (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv 214637).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

mendo che all’inosservanza dell’orario di rientro da un permesso che gli con-

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2013.

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