Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37031 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37031 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIMOLI GIANLUCA N. IL 29/09/1976
avverso la sentenza n. 7012/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 04/07/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CIMOLI Gianluca ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesIdelle parti gli applicava la pena di in anno di reclusione per il reato previsto dall’art. c5o.d.pen., e denuncia mancanza di motivazione
sulla misura della pena, che avrebbe dovuto essere “più contenuta”.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare la
congruità della pena concordata.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto una pena
più lieve, considerato che è stato applicato il minimo edittale, aumentato per la recidiva reieterata, specifica, infraquinquennale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.
§2.