Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37030 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37030 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABDELHAFID TAFSI N. IL 01/01/1977
avverso la sentenza n. 13490/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 04/07/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
TAFSI Abdelhafid ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi sei di
reclusione per i reati previsti dagli artt. 337 e 582-585 cod.pen., e denuncia mancanza
di motivazione in ordine alla misura della pena e all’omesso riconoscimento delle atte-
§2.
E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-
ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle relative alla
sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’entità della pena applicata e relative modalità di determinazione (v. Cass., Sez. U.,
27.10.1999, Fraccari, rv 214637). Inoltre il ricorso soffre di assoluta genericità, poiché
non indica le ragioni della pretesa incongruità della pena applicata (che corrisponde
esattamente a quella chiesta dalle parti), cosicché le censure formulate, non assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi, oltre
che manifestamente infondate, meramente apparenti e, quindi, prive del necessario
requisito della specificità (v.
ex plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv
244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.
nuanti generiche.