Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37026 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37026 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIRDO’ BRUNO N. IL 22/09/1971 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 1656/2011 GIP TRIBUNALE di VIBO
VALENTIA, del 13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 04/07/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

VIRDO’ Bruno ricorre contro l’ordinanza di archiviazione specifica-

ta in epigrafe e denuncia violazione della legge e vizio di motivazione, per avere il giudice dichiarato inammissibile l’opposizione alla richiesta del pubblico ministero a causa
della mancata indicazione dell’oggetto dell’indagine suppletiva.

L’ordinanza di archiviazione, per il disposto dell’art. 409, comma

6, cod.proc.pen., è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art.
127 comma 5 (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 436 del 5.12.2002, Mione, rv 223329).
Pertanto il ricorso de quo, denunciando i vizi di erronea applicazione della legge penale
e di mancanza di motivazione, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
591, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.

§2.

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