Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37024 del 16/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37024 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AIELLO ALDO N. IL 07/03/1984
avverso la sentenza n. 1435/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 16/07/2014

3200/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI che in
data 1.2.2013 confermava la sua condanna per delitto ex art. 336 c.p. in danno

detenuti con un blindato, ricorre per cassazione l’imputato ALDO D’AIELLO a
mezzo del difensore avv. R. MARSICO, che enuncia due motivi di violazione di
legge e vizi alternativi della motivazione, il primo sul diniego delle attenuanti
generiche e il secondo sull’affermazione di colpevolezza, per la contraddittorietà
delle prove.

2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi

prospettano deduzioni di merito e del tutto generiche, che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
(confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p.,
perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009),

in definitiva risolvendosi nella

sollecitazione della rivalutazione dei relativi apprezzamenti, ovviamente preclusa
in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 16.7.2014

di appartenenti alla polizia penitenziaria impegnati nella traduzione di alcuni

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