Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37024 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37024 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNUCCI STEFANO N. IL 22/12/1973
avverso la sentenza n. 8467/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 04/07/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

IANNUCCI Stefano ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 378 cod.pen., e
denuncia vizio di motivazione, lamentando che il giudice a quo non avrebbe preso in
esame le sue dichiarazioni, con cui sosteneva di avere agito “solo al fine di evitare

§2.

I motivi dedotti sono privi del requisito della specificità, perché

reiterano pedissequamente le censure – già adeguatamente confutate – proposte con
l’appello e non sono neppure consentiti dalla legge perché chiedono a questa Corte di
cassazione di compiere una valutazione delle risultanze probatorie riservata in via
esclusiva al giudice di merito.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.

conseguenze penali”.

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