Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37023 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37023 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICCI ANTONINO N. IL 16/05/1972
avverso la sentenza n. 8997/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 04/07/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1
RICCI Antonino ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia insufficienza della motivazione, assumendo che l’accertamento effettuato dagli
agenti preposti alla sorveglianza sull’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari (suonarono ripetutamente il campanello dell’abitazione senza ottenere rispo-
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la massima di
esperienza sulla quale i giudici di merito hanno fondato la prova del reato, essendo
dettata da comune buon senso, non permette di ravvisare il preteso vizio di insufficienza o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.
sta) sarebbe indizio inidoneo a provare il ritenuto allontanamento abusivo.